Guida del motociclo e riconoscimento certo: inammissibile il sindacato di merito (Cass. pen. n. 22355 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova della penale responsabilità, miri a contestare l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto. L’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito sono estranei al sindacato di legittimità, che può intervenire solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 116 cod. strada, vedeva parzialmente riformata la sentenza dalla Corte di Appello di Palermo, che revocava la sanzione amministrativa. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della prova che fosse alla guida dell’auto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, rilevando che i giudici di merito avevano accertato che gli operanti avevano riconosciuto con certezza il ricorrente come conducente del motociclo che si era poi dileguato nel traffico.
Il ricorrente, contestando l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio e sollecitando un sindacato sull’attendibilità delle fonti, proponeva in realtà una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ricordato che l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito non possono essere riesaminati in cassazione, se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. In tal senso la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 6 n. 47204 del 2015.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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