Responsabilità amministratore di fatto per sanzioni onere allegazione merito (Cass. civ. Sez. V n. 15597 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’esclusione della responsabilità dell’amministratore di fatto per le sanzioni tributarie deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza di appello. Ove il giudice del merito abbia escluso la pretesa sul presupposto dell’insussistenza di un subentro automatico nell’obbligazione fiscale della società estinta e dell’assenza di una contestazione di responsabilità propria, la doglianza che si limiti a richiamare la diversa ipotesi della società costituita artificiosamente non attinge tale motivazione e risulta inammissibile. Il ricorrente che introduca in sede di legittimità una questione implicante accertamenti di fatto ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice del merito e di indicare l’atto in cui ciò è avvenuto, per consentire il controllo ex actis.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di controlli su una società cooperativa ritenuta coinvolta in un giro di fatture per operazioni inesistenti, notificava al contribuente due avvisi di accertamento. La pretesa si fondava sulla qualifica dello stesso come amministratore di fatto di altra società, chiamata a rispondere delle maggiori imposte e delle sanzioni accertate in capo a quest’ultima per gli anni di imposta 2006 e 2007.
La CTP di Milano rigettava il ricorso, riconoscendo la qualifica e l’equiparazione dell’amministratore di fatto a quello formale. La CTR accoglieva invece l’appello, ritenendo assorbente l’estraneità del contribuente alla pretesa azionata: escludeva ogni subentro automatico nei rapporti con il Fisco e l’esistenza dei presupposti della responsabilità, non essendo stato notificato alcun accertamento alla società prima della sua cancellazione. L’Agenzia ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni preliminari del contribuente. Quanto alla pretesa tardività del ricorso, rileva che la sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 opera automaticamente per le liti definibili, senza distinzione tra le parti, come già affermato in Cass. n. 25993 del 2022 e Cass. n. 20178 del 2024. La sospensione consegue alla astratta proponibilità della domanda di definizione agevolata, secondo Cass. n. 24955 del 2023.
È disattesa anche l’eccezione di difetto di specificità. Le Sezioni Unite, con Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022, hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non impone l’integrale trascrizione degli atti, se il loro contenuto è puntualmente richiamato.
Il motivo è però inammissibile nel merito, perché non si raffronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR ha risolto la controversia muovendo dal presupposto che amministratori e liquidatori non subentrano automaticamente nei rapporti con il Fisco e che l’avviso impugnato si fondava sull’errato presupposto della mera successione nell’obbligazione tributaria della società cessata. Ha inoltre escluso che potesse porsi a carico dell’amministratore un obbligo fiscale mai accertato verso la società estinta.
L’Ufficio, invece, sostiene che l’amministratore risponde in proprio delle sanzioni quando la società sia stata costituita artificiosamente. Ma la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla fittizietà della società. La stessa ricostruzione dell’atto impositivo non richiama tale circostanza: il coinvolgimento in un meccanismo di frode e l’assenza di ruolo decisionale dell’amministratore formale sono elementi diversi dalla fictio societaria, poiché anche una società vitale può porre in essere fatturazioni false con un prestanome.
La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni relative al rapporto tributario di società con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica anche se gestita da un amministratore di fatto; per superare tale regola occorrono riscontri probatori che escludano la vitalità della società (Cass. n. 1946 del 2023). Tale questione non è trattata nella sentenza impugnata. Poiché i motivi non possono investire questioni implicanti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, il ricorrente doveva allegare la deduzione della questione in secondo grado, ciò che non è avvenuto (Cass. n. 2038 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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