Litisconsorzio necessario dell’INPS sulle differenze retributive e contributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20599 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il lavoratore pubblico chieda, in via connessa, l’accertamento delle differenze retributive per illegittima applicazione del contratto collettivo e il correlato ricalcolo contributivo ai fini pensionistici, il litisconsorzio necessario si estende all’INPS, poiché la retribuzione imponibile previdenziale non può essere inferiore a quella dovuta per legge o contratto collettivo. La mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario determina la nullità parziale della sentenza di primo grado sul capo che ha deciso le domande connesse, con rimessione della causa al primo giudice e formazione del giudicato solo sulle domande effettivamente decise. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo concerne un fatto storico e non l’argomentazione o la valutazione difensiva della parte.
Il Fatto
Una lavoratrice, alle dipendenze di un Comune, agisce davanti al giudice del lavoro per accertare che l’applicazione, da parte dell’ente, del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali in luogo del C.C.N.L. Comparto Scuola aveva prodotto un peggioramento del carico di lavoro e una riduzione di retribuzione, contribuzione e TFR. Chiede quindi la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, il ricalcolo della pensione già erogata e il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione.
Il Tribunale rigetta il ricorso. La Corte d’Appello di Venezia accoglie parzialmente l’impugnazione e dichiara la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa alle differenze retributive e contributive, per violazione del litisconsorzio necessario non essendo stato evocato l’INPS, rimettendo le parti davanti al Tribunale; nel resto rigetta. La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si denunciano la violazione degli artt. 115, 112, 354 e 2697 c.c. e la mancata pronuncia su parte delle domande. Il Collegio osserva che il giudice di appello ha ravvisato la connessione oggettiva e soggettiva tra le domande di accertamento delle differenze retributive e di condanna al pagamento e la domanda di accertamento del dovuto contributivo ai fini pensionistici, entrambe proposte in via connessa già in primo grado e fatte oggetto di un unico motivo di appello.
Il passaggio decisivo è la regola per cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi: ciò impone di assumere a base di calcolo dei contributi la retribuzione dovuta e non quella di fatto corrisposta in misura inferiore, secondo il precedente Cass. n. 6001 del 17.04.2012. Sussistono quindi gli elementi di connessione che giustificano il simultaneus processus, e la Corte territoriale ha ritenuto, con valutazione riservata al giudice di merito e congruamente motivata (Cass. n. 5484 del 01.03.2024), che lo stesso dovesse celebrarsi davanti al giudice di primo grado.
Su questa base non sussiste l’omessa pronuncia né la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: tutte le domande sulle quali la sentenza di appello non si è pronunciata nel merito rientrano nel capo della sentenza di primo grado dichiarato nullo per difetto di contraddittorio. Su di esse non si è formato giudicato e il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sull’applicabilità del contratto del comparto scuola in luogo di quello degli enti locali per l’intero arco temporale considerato.
Infondata è anche la censura sulle spese di secondo grado, poiché il giudice d’appello che rinvia al primo giudice ex art. 354 c.p.c. deve provvedere sulle spese del grado, condannando la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità; e, se ha elementi sufficienti, può decidere anche su quelle di primo grado (Cass. n. 32933 del 17.12.2024).
Il secondo motivo, articolato ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è inammissibile: la sentenza impugnata non omette di valutare la domanda risarcitoria, ma la esclude con ampia argomentazione. La censura non allega l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma sollecita una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito (Cass. n. 2961 del 06.02.2025). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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