Revocatoria fallimentare estesa a cascata ai subacquirenti (Cass. civ. Sez. III n. 13006 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocatoria ordinaria proposto contro l’acquirente, il creditore non può, ove sopravvenga un’ulteriore alienazione del medesimo immobile, inserire una domanda contro il terzo subacquirente, poiché questa non è né di garanzia né comune a quella originaria secondo l’art. 106 cod. proc. civ. Il solo curatore fallimentare può, ai sensi dell’art. 66, secondo comma, legge fall., ampliare “a cascata” la revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti. La notifica dell’impugnazione al procuratore costituito in primo grado di società cancellata dal registro durante il termine per impugnare è valida per ultrattività del mandato difensivo. Il dovere di stimolare il contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non riguarda le questioni di puro diritto.

Il Fatto

Una società concedente stipulava un contratto di leasing, garantito a prima richiesta da una terza società nell’interesse dell’utilizzatrice. A fronte dell’inadempimento, la concedente agiva contro la garante ottenendo decreto ingiuntivo e, avendo la debitrice alienato due proprietà superficiarie, proponeva azione revocatoria per l’inefficacia degli atti dispositivi. Nel corso del giudizio gli immobili venivano ulteriormente trasferiti ad altra società, poi ceduti a un’ulteriore subacquirente.

Sopravvenuto il fallimento della garante, la curatela subentrava nella posizione dell’attrice e chiedeva dichiararsi inefficaci anche le alienazioni intermedie. Il tribunale accoglieva la domanda. La corte di appello, in accoglimento del gravame della curatela, dichiarava inopponibili al fallimento anche i successivi atti di acquisto, qualificando la chiamata in causa del subacquirente come effetto processuale dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ. Il subacquirente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Quanto alla notifica dell’impugnazione, la Corte richiama il principio di ultrattività del mandato difensivo: è valida la notifica al procuratore di società cancellata dal registro e quindi estinta durante il termine per impugnare, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, confermato dalle Sezioni Unite n. 29812 del 2024 e da Cass. n. 13777 del 2024.

Sul secondo motivo, il dovere del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non concerne le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto o miste, che richiedono prove di contenuto diverso (Cass. n. 922 del 2024).

Il nucleo del principio riguarda il terzo motivo. Nel giudizio revocatorio contro l’acquirente, il creditore che assista ad una successiva alienazione del bene non può formulare domanda contro il subacquirente, non riconducibile né all’art. 106 cod. proc. civ. né alla domanda iniziale. L’acquisto intermedio può essere pregiudicato solo ricorrendo i presupposti dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ. Diversamente, al curatore fallimentare l’art. 66, secondo comma, legge fall. consente di ampliare a cascata la revocatoria contro i successivi subacquirenti, per assicurare più intensa tutela dei creditori dell’alienante fallito (Cass. n. 34214 del 2023).

Il quarto motivo è inammissibile: la ricorrente non aveva censurato in appello l’accertamento sui presupposti della revoca, con conseguente giudicato interno. Quanto alla richiesta della curatela di condanna d’ufficio al tantundem, la sollecitazione, svolta solo in memoria e in prospettiva eventuale, è inammissibile, non essendo stato proposto ricorso incidentale (Cass. n. 26425 del 2017). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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