Amministratore di fatto, prova del ruolo gestorio e dolo nella bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 28857 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori e non può essere desunta da interventi meramente episodici od occasionali. Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza la condanna per bancarotta fraudolenta pronunciata nei confronti di chi abbia agito come amministratore di fatto anziché di diritto, purché resti immutata la condotta contestata e non risulti compromesso il diritto di difesa. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la sottrazione o la mancata consegna delle scritture contabili non consente di inferire automaticamente il dolo specifico: è necessaria la prova dello scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto. In caso di avvicendamento nella gestione, il nuovo amministratore è tenuto a verificare la documentazione ricevuta, permanendo sul cessato la responsabilità per la tenuta della contabilità del proprio periodo di gestione e per l’eventuale occultamento della documentazione esistente al passaggio di consegne.
Il Fatto
La sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità di un imputato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commessi nella qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di una società dichiarata fallita, rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Tra questi, la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per essere stato ritenuto responsabile quale amministratore di fatto dopo la cessazione dalla carica, e i vizi di motivazione concernenti il mancato confronto con la consulenza tecnica di parte e con la documentazione difensiva, oltre alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità e al giudizio di comparazione tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il ricorso non censura tanto la qualificazione giuridica, quanto il diverso tema della effettiva dimostrazione dell’esercizio di funzioni gestorie di fatto nel periodo successivo alle dimissioni. Richiama il principio per cui la condanna quale amministratore di fatto non viola il principio di correlazione, sempre che la condotta resti immutata e il diritto di difesa integro, ma rileva che la sentenza impugnata non si è confrontata con le specifiche deduzioni difensive.
Gli elementi sintomatici valorizzati dalla Corte territoriale — la nomina del nuovo amministratore in epoca prossima al fallimento, le dichiarazioni dei dipendenti, la collocazione in cassa integrazione di un dipendente e la permanenza della partecipazione al capitale — sono stati contestati nel travisamento della prova. La Corte osserva che l’unico episodio concretamente valorizzato quale espressione di attività gestoria risulta riferito dal dipendente a un periodo anteriore alle dimissioni, con successivo richiamo al lavoro da parte del nuovo amministratore. Manca, inoltre, qualsiasi valutazione delle deduzioni sulle dichiarazioni dei dipendenti e sul trasferimento del ricorrente in altra città per assumere incarichi presso altra società.
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ricorda che l’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. contempla due ipotesi alternative: la sottrazione, distruzione o falsificazione, che richiede il dolo specifico, e la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione, che richiede il solo dolo generico. La Corte territoriale ha prospettato la sussistenza del dolo specifico in termini di mero dolo generico, ipotizzando che la volontarietà dell’omesso deposito bastasse a dimostrare la consapevolezza di rendere difficoltosa la ricostruzione. Si tratta di un dato intrinsecamente insufficiente, perché privo di efficacia inferenziale rispetto allo specifico intento fraudolento.
La Corte richiama infine il principio in tema di successione nella gestione societaria: il nuovo amministratore deve verificare l’effettiva consistenza della documentazione ricevuta, mentre sul cessato permane la responsabilità limitata al proprio periodo di gestione e all’eventuale occultamento della documentazione esistente al passaggio di consegne. Nel caso di specie, la difesa aveva documentato il passaggio di consegne con verbale assembleare e la consegna del software contabile, condotta incompatibile con il dolo specifico contestato.
La stessa conclusione si impone per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte rileva che gli addebiti riguardano poste attive del bilancio 2009, con ampio intervallo temporale rispetto al fallimento del 2014, che la ricostruzione documentale della difesa è rimasta priva di valutazione e che la sentenza impugnata, da un lato, ha affermato l’inattendibilità dei dati contabili e, dall’altro, li ha utilizzati per inferire la distrazione. La causale dei versamenti risultante dalla documentazione societaria evidenzia il dedotto travisamento. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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