Illegittima residenza decennale ma necessari cinque anni di presenza effettiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 11051 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui richiedeva la residenza decennale, non elimina il requisito della residenza per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi, che deve intercorrere al momento della presentazione della domanda. La nozione di residenza rilevante è quella effettiva, riferita alla concreta presenza sul territorio nazionale, e non quella meramente formale dell’iscrizione anagrafica. Configura un errore su legge penale, ex art. 5 cod. pen., che non esclude il dolo, l’errore sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso al beneficio, atteso che la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, per aver dichiarato falsamente, nella domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre era presente sul territorio nazionale da una data successiva. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che il quadro normativo è stato innovato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024 e dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito della residenza decennale, rideterminandolo in cinque anni. La Corte ha quindi applicato il principio per cui il fatto deve essere valutato alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di accoglimento.

Quanto al primo motivo, relativo alla violazione delle direttive in materia di protezione internazionale, la Corte lo ha ritenuto inconferente. Al momento della domanda il ricorrente non era titolare dello status di rifugiato, ma solo di richiedente asilo, sicché il richiamo alla Direttiva 2011/95/UE era privo di fondamento.

In relazione all’elemento oggettivo, la Corte ha affermato che la residenza richiesta dalla legge deve essere effettiva e non formale, come correttamente ritenuto dal giudice di appello. La mera data di registrazione presso lo Sportello Unico Immigrazione non è decisiva, ma onere della difesa è dimostrare una presenza antecedente, prova che nel caso non era stata offerta.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’errore circa la sussistenza del diritto al beneficio, per difetto dei requisiti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo. L’utilizzo di un intermediario non esonera da responsabilità, essendo il requisito temporale un dato noto all’interessato e da lui comunicato.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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