Conto corrente con domande incrociate: saldo zero e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 12490 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in cui banca e correntista propongano contrapposte domande di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente, ciascuna parte è onerata della prova delle operazioni da cui il saldo trae origine, sicché non è configurabile alcuna inversione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. Il criterio del saldo zero non è una regola autonoma di determinazione del dare e avere, ma uno dei possibili strumenti di attuazione della ripartizione probatoria: esso opera in favore del correntista quale conseguenza della domanda di condanna avanzata dalla banca, che non abbia prodotto gli estratti conto iniziali. Ove la banca non abbia proposto alcuna domanda, l’azzeramento del primo saldo a debito non può invece essere invocato dal correntista, perché la ricostruzione parte proprio da quel saldo.
Il Fatto
Una banca agisce in via monitoria per il saldo passivo di un conto corrente aperto nel 1978, azionando un credito di oltre un milione e mezzo di euro. La società correntista e i fideiussori propongono opposizione, contestando la capitalizzazione degli interessi, la validità della commissione di massimo scoperto e la pattuizione di interessi ultralegali. Il Tribunale revoca il decreto e ridetermina il credito; la Corte d’appello, con sentenza parziale e poi definitiva, ricostruisce il rapporto applicando il criterio del saldo zero dal primo estratto disponibile e accerta un saldo positivo in favore dei correntisti.
Avverso la sentenza definitiva ricorrono per cassazione i cessionari del credito bancario, deducendo l’erronea applicazione dei principi probatori. Propone ricorso incidentale anche la società correntista, censurando la liquidazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in modo sistematico la distribuzione dell’onere probatorio nei giudizi di ricostruzione del rapporto di conto corrente. Il criterio dirimente è il ruolo processuale assunto dalle parti e, soprattutto, la presenza di domande incrociate: quando il correntista si limiti a resistere alla pretesa della banca, l’accertamento parte dal primo saldo a debito risultante dall’estratto disponibile; quando invece entrambe le parti avanzino proprie pretese, ciascuna sopporta il rischio della mancata prova.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, in caso di domanda riconvenzionale del correntista, l’istituto di credito è tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto. La mancata documentazione del periodo iniziale non giova alla banca, che non può invocare a proprio favore l’addebito della posta iniziale negativa.
Su questa base la Corte conferma l’utilizzabilità del saldo zero, precisando che esso rappresenta uno dei possibili strumenti di esplicitazione del meccanismo di ripartizione probatorio ex art. 2697 cod. civ. Il criterio opera, in quanto più sfavorevole alla banca, solo in funzione della domanda da questa proposta e in assenza di altri mezzi di prova idonei a ricostruire il saldo iniziale non documentato.
Il ricorso principale e quello incidentale dei cessionari sono pertanto respinti: la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, evitando di addossare a una parte la dimostrazione dell’insussistenza del credito dell’altra. Il motivo dei ricorrenti, che prospettava due regimi probatori distinti e contrapposti, è dichiarato infondato, non essendo configurabile alcuna inversione dell’onere della prova.
È invece accolto il ricorso incidentale della società correntista in tema di spese. Il giudice di merito, in presenza di una nota spese specifica, non può liquidare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti senza motivare l’eliminazione o la riduzione delle singole voci. La Corte, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., riforma la liquidazione e condanna i cessionari al rimborso delle spese dei due gradi, accertando la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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