Ammortamento alla francese, usura moratoria e onere di allegazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 24197 del 29.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura moratoria, l’ammontare del tasso soglia non costituisce fatto notorio né materia sottratta all’onere di allegazione in forza del principio iura novit curia, poiché i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della legge n. 108 del 1996 non sono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. Ne consegue che il ricorrente che deduca l’erroneità del calcolo del tasso soglia compiuto dal giudice di merito deve indicare lo snodo processuale in cui i decreti sono stati prodotti e il loro contenuto, a pena di inammissibilità. Il piano di ammortamento c.d. alla francese non determina di per sé anatocismo, poiché la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata sul solo capitale residuo e non produce interessi nel periodo successivo. La scelta di non disporre c.t.u. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e la mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato un contratto di leasing con un istituto di credito, convenendolo davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’usurarietà degli interessi moratori e del tasso complessivo, l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione parametrata all’Euribor e la violazione del divieto di anatocismo per effetto del piano di ammortamento alla francese.

Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello di Milano confermò la pronuncia. I giudici di secondo grado applicarono la formula di calcolo delle Sezioni Unite n. 19597/2020, individuando un tasso soglia moratorio superiore a quello pattuito, ed esclusero l’effetto anatocistico del piano alla francese, ritenendo che il maggior onere derivi solo dalla maggiore durata dell’ammortamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la motivazione sulla natura non usuraria degli interessi moratori, deducendone l’apparenza per l’asserita genericità del riferimento agli elementi probatori. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la sentenza impugnata richiama i criteri di calcolo delle Sezioni Unite n. 19597/2020 e indica il tasso soglia ritenuto rispettato, mentre la ricorrente si limita ad asserire l’erroneità del calcolo senza argomentarla né proporne uno alternativo.

In via aggiuntiva, il motivo sarebbe inammissibile. Alla stregua di Cass. n. 26525/2024, il tasso soglia non è fatto notorio né soggetto al principio iura novit curia, perché i decreti ministeriali dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 non sono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere. L’odierna ricorrente non ha indicato dove e quando tali decreti sarebbero stati prodotti, né il loro contenuto.

La Corte osserva inoltre che la ricorrente non ha dedotto di essere mai incorsa nella mora: con riguardo a un rapporto di regolare esecuzione, non si configura un interesse attuale all’accertamento invocato.

Sul secondo motivo, relativo all’anatocismo nel piano alla francese e all’indeterminatezza della clausola Euribor, la Corte richiama Sezioni Unite n. 15130/2024, che ha escluso che la quota di interessi di ciascuna rata sia frutto di un calcolo sugli interessi del periodo precedente o produca interessi nel periodo successivo. Quanto all’Euribor, la ricorrente non ha trascritto la clausola, mantenendo la censura su un piano di genericità. Il riferimento all’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 2025 delle Sezioni Unite attiene a un profilo non intercettato dai motivi.

Il terzo motivo, sulla mancata c.t.u., è inammissibile: la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata motivata, con applicazione di Cass. n. 25281/2023. Il quarto motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è parimenti inammissibile secondo Cass. n. 9860/2025 e Sezioni Unite n. 14989/2005. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

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