Revocazione per omessa pronuncia o difetto motivazione inammissibile (Cass. civ. Sez. Un. n. 4764 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa nell’ipotesi di errore di fatto commesso nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti di causa. L’omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso integra il vizio revocatorio solo se il giudice di legittimità non abbia deciso sul motivo. Non integra invece l’errore revocatorio la circostanza che la decisione sul motivo, pur intervenuta, non abbia preso specificamente in esame alcune argomentazioni difensive, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio, non una svista percettiva. La mancanza di motivazione, ove sussista, non è errore percettivo ma nullità della sentenza, non deducibile per revocazione.
Il Fatto
Nel 2019 la Regione intimava a due proprietari di provvedere all’adeguamento idraulico della tombinatura di un corso d’acqua demaniale. I destinatari impugnavano l’atto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che rigettava il ricorso con sentenza del 19 maggio 2021.
Proposto ricorso per cassazione, le Sezioni Unite, con sentenza del 29 novembre 2022, lo rigettavano. Avverso tale pronuncia gli originari ricorrenti — nel frattempo modificatisi per il decesso di uno di essi — proponevano revocazione, deducendo l’omessa pronuncia su quattro motivi e, in via ulteriore, la mancanza di motivazione. Resistevano la Regione e il Comune, chiedendo il rigetto; il Sostituto Procuratore Generale concludeva nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola su due ordini di censure, entrambi ricondotti all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: l’omessa pronuncia su alcuni motivi del ricorso originario e il difetto di motivazione della pronuncia revocanda.
Sul primo profilo la Corte rileva che la decisione impugnata ha espressamente statuito sui motivi indicati dai ricorrenti, dichiarandone alcuni infondati e altri parimenti infondati in diversa parte della motivazione. La censura è pertanto manifestamente infondata, perché non ricorre alcuna omissione di decisione.
Sul secondo profilo le Sezioni Unite ricostruiscono la distinzione tra errore percettivo ed errore di giudizio. Una sentenza che rigetti la domanda senza motivare non è affetta da errore percettivo, ma da nullità: e le nullità di una sentenza non altrimenti impugnabile non possono farsi valere ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Neppure costituisce errore revocatorio il fatto che non siano state esaminate una o più argomentazioni difensive.
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la revocazione delle sentenze di cassazione è ammessa solo per l’errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, mentre è escluso il vizio revocatorio ogni volta che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia esaminato specificamente singole argomentazioni. In tal caso si deduce un’errata considerazione dell’oggetto del ricorso, dunque un errore di giudizio: così la Sez. U n. 31032 del 27/11/2019.
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ., con liquidazione in dispositivo e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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