Omesso esame di fatto decisivo escluso se richiamate prove documentali (Cass. civ. Sez. V n. 9058 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello che richiami espressamente le pronunce giurisdizionali assunte dal ricorrente come fatto storico non valutato e ne riporti ampi brani nella parte motiva. Il giudice del merito non ignora il fatto storico allorché lo esamini, ancorché per pervenire a conclusioni difformi da quelle auspicate dalla parte. L’intervenuto fallimento della parte ricorrente, sopravvenuto in corso di giudizio di cassazione, non determina l’interruzione del processo e resta irrilevante ai fini della decisione.
Il Fatto
Il fallimento ricorrente impugna dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le doglianze relative agli atti di accertamento e alle conseguenti cartelle con cui si contestava l’addebito della contribuzione evasa su importi inseriti in busta paga ai dipendenti a titolo di rimborso spese, indennità automezzo e trasferta Italia.
La ricorrente propone un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. La resistente Agenzia delle Entrate deposita atto di costituzione, senza però notificare tempestivo controricorso. Con atto successivo il difensore dà atto dell’intervenuto fallimento della ricorrente in corso di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione del fallimento sopravvenuto della parte ricorrente. Il Collegio rileva che la dichiarazione di fallimento, essendosi manifestata con sentenza dichiarativa intervenuta in corso di giudizio di cassazione, non determina l’interruzione del processo e resta pertanto irrilevante ai fini della decisione.
Nel merito, il vizio denunciato attiene alla mancata valutazione di un fatto storico che la ricorrente individua nelle pronunce rese dal Tribunale di Monza e dalla Corte d’Appello di Milano, con le quali erano state in parte accolte le doglianze avverso i verbali di accertamento INPS ed INAIL posti dall’Agenzia a fondamento dei propri atti impositivi. Secondo la tesi della parte, tali decisioni sarebbero state pretermesse dal giudice d’appello.
La Corte esclude che ciò sia avvenuto. La CTR non solo cita espressamente le due pronunce nella parte in fatto, ma dà atto del parziale accoglimento delle ragioni del ricorrente ad opera delle medesime, riporta ampi brani della decisione della Corte d’appello e perviene a una propria autonoma conclusione. Il giudice d’appello ha inoltre chiarito che la controversia nasce da irrogazione di sanzioni per omesse ritenute alla fonte, precisazione che, osserva il Collegio, si stenterebbe a rinvenire nel ricorso stesso.
Da tali premesse discende che il fatto storico asseritamente ignorato è stato in realtà esaminato dal giudice del merito, il quale ne ha tratto conseguenze diverse da quelle auspicate dalla ricorrente. La mancata adesione alla prospettazione di parte non equivale a omissione di esame, con la conseguenza che il motivo è infondato.
La Corte non provvede sulle spese, non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso. Sussistono invece i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Il dispositivo dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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