Anatocismo bancario, reciprocità delle capitalizzazioni e tasso attivo minimo (Cass. civ. Sez. I n. 11014 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, richiesta dall’art. 120 T.u.b. ai fini della legittimità dell’anatocismo, non esige che i tassi a favore della banca e del correntista siano simmetrici. La previsione di un tasso creditore minimo dello 0,01% nominale annuo non lo rende equivalente a un tasso zero e non elide l’effetto accrescitivo proprio della capitalizzazione, che opera qualunque sia l’entità del tasso. L’asimmetria degli incrementi tra saldo debitore e saldo creditore, ove dipenda dalla variazione del tasso debitore in ragione dell’incremento dell’indebitamento, non discende dall’anatocismo.

Il Fatto

Una società debitrice principale e i suoi fideiussori erano stati condannati dal tribunale al pagamento di somme in favore di una banca, previa revoca di un decreto ingiuntivo. Le somme riguardavano lo scoperto di un conto corrente, un affidamento promiscuo e il capitale residuo di un finanziamento.

La Corte d’Appello di Genova aveva respinto l’impugnazione dei soccombenti. Questi hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, relativi alle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali, alla documentazione del finanziamento promiscuo, all’anatocismo sul conto corrente e al diniego di un ordine di esibizione. La banca ha resistito con controricorso; si è poi costituita la banca incorporante.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, relativi alle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali, la Corte rileva che i ricorrenti contestano un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito sulla base della c.t.u. L’art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo applicabile ratione temporis, richiedeva la semplice comunicazione scritta, e solo dal 2006 anche l’evidenziazione della proposta di modifica unilaterale. La censura non supera il vaglio di legittimità.

Il terzo motivo, sulla documentazione del finanziamento promiscuo, è dichiarato inammissibile: la doglianza investe la valutazione della prova, riservata al giudice del merito, e nel riferimento della corte territoriale alla completezza documentale è implicito il giudizio sui fatti documentati.

Sul quarto motivo, concernente l’anatocismo, la Corte ricorda che il contratto di conto corrente era successivo alla delibera CICR attuativa dell’art. 120 T.u.b. e che in esso la capitalizzazione trimestrale era stata prevista alla condizione di reciprocità, per interessi attivi e passivi. I ricorrenti deducevano la natura solo fittizia di tale reciprocità, per la previsione di tassi passivi elevati e tassi attivi minimi. La Corte osserva che la risposta del giudice del merito esiste e che la reciprocità del periodo di calcolo non richiede tassi identici.

Nel merito, la Corte esclude che la previsione di un tasso creditore dello 0,01% valga a rendere il tasso equivalente a zero: sul piano matematico 0,01 non è zero. Anche in misura minima, l’effetto accrescitivo dell’anatocismo non resta escluso, perché l’accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione qualunque sia il tasso, e la mancata crescita del tasso creditore non incide sul fenomeno in sé. Il concetto di progressivo accrescimento resta correlato alla capitalizzazione, mentre l’asimmetria dal lato passivo dipende dalla variazione del tasso debitore connessa all’incremento dell’indebitamento.

Il quinto motivo è dichiarato inammissibile. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico, non con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti; in difetto, si intendono abbandonate. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. II n. 33103 del 2021 e Cass. Sez. VI-3 n. 10767 del 2022. La presunzione è superabile solo di fronte a una volontà inequivoca di insistere nella richiesta, valutabile dal solo giudice del merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *