Distrazione spese omessa: correzione materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. V n. 12312 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Il Fatto

Il difensore di una parte aveva presentato istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso un’ordinanza della Corte di cassazione. Con quel provvedimento la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia e aveva condannato la ricorrente Agenzia alla rifusione delle spese in favore della controricorrente.

Il difensore lamentava che, pur avendo formulato nel proprio atto richiesta di distrazione delle spese in suo favore, la Corte aveva omesso di disporla. Da qui l’istanza volta a ottenere la correzione del dispositivo dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene al rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore con procura. Il Collegio osserva che dagli atti risulta che il difensore aveva effettivamente formulato la richiesta di distrazione in suo favore.

In assenza di un’espressa indicazione legislativa, la Corte afferma che il rimedio non va individuato negli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma: ciò esclude che la sua omissione possa essere fatta valere attraverso l’impugnazione.

Il rimedio corretto è dunque il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La Corte ne evidenzia la coerenza con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che alla correzione si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.

La scelta è sostenuta da ragioni di economia processuale. Il procedimento di correzione assicura il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di conseguire con maggiore rapidità il titolo esecutivo. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e le pronunce n. 293 del 2011 e n. 8578 del 2014.

Il rimedio è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, in forza dell’art. 391-bis cod. proc. civ. La Corte dispone pertanto la correzione del dispositivo dell’ordinanza, con l’aggiunta della formula di distrazione in favore del procuratore antistatario; quanto alle spese, richiamate le Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e le pronunce n. 10203 del 2009 e n. 21213 del 2013, non vi è luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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