Nessuna pregiudizialità tra annualità diverse e giudicato penale ininfluente in sede tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 16853 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra procedimenti aventi ad oggetto l’impugnativa di avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d’imposta, ancorché fondati sui medesimi presupposti di fatto, non essendo l’oggetto di una causa dipendente in senso tecnico dalla decisione dell’altra. L’efficacia vincolante del giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen. non opera nel processo tributario, ove vigono limitazioni probatorie e trovano ingresso le presunzioni semplici: il giudice tributario, pertanto, non può recepire acriticamente le conclusioni assolutorie, ma deve procedere a un autonomo apprezzamento del materiale probatorio.

Il Fatto

La società contribuente, una s.r.l. in liquidazione operante nel settore della legatoria, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di un p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva ripreso a tassazione, per il 2013, costi indebitamente dedotti e Iva detratta in relazione a fatture per operazioni ritenute inesistenti. La società era considerata una “cartiera” facente capo di fatto all’amministratore di un’altra società, emittente le fatture fittizie.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la mancata riunione, da parte della CTR, di un altro procedimento pendente — poi definito con sentenza passata in giudicato, favorevole alla contribuente — relativo al 2012 e fondato sugli stessi presupposti. La Corte ha ritenuto infondata la censura. La riunione è obbligatoria solo quando le impugnazioni investano lo stesso provvedimento; tra provvedimenti diversi è solo facoltativa. Nella specie, i procedimenti riguardavano annualità differenti.

Quanto all’asserita necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c., la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 21763 del 29 luglio 2021: salvi i casi imposti da norma specifica, la sospensione del giudizio pregiudicato, quando quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.. La sospensione necessaria presuppone che l’oggetto di una causa dipenda in senso tecnico dalla decisione di un’altra e che non sia possibile la riunione.

Nel caso concreto, l’oggetto della causa relativa al 2013 non dipendeva in senso tecnico dalla decisione su quello relativo al 2012. Non era invocabile neppure il giudicato esterno: la sentenza tributaria relativa a un determinato anno d’imposta fa stato, per gli anni successivi, solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto mutevoli, come il concreto atteggiarsi di fatturazioni per operazioni inesistenti.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava la mancata considerazione del giudicato penale di assoluzione. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, ove vigono limitazioni della prova e possono valere presunzioni semplici inidonee a fondare una condanna penale. Il giudice tributario non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni assolutorie, ma deve procedere a un autonomo apprezzamento. La CTR si era attenuta a tali principi, confrontando la sentenza penale con il complessivo materiale probatorio e valorizzando i plurimi elementi indiziari emersi dal p.v.c.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., stante la manifesta infondatezza dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *