Annullamento delibera a monte e nullità parziale contratto con P.A (Cass. civ. Sez. I n. 11782 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale o in autotutela della delibera con cui la P.A. approva lo schema contrattuale posto a monte del contratto stipulato con il privato determina la nullità parziale del contratto stesso, per mancanza dell’accordo delle parti sul punto, ai sensi degli artt. 1325, n. 1, e 1418 cod. civ. Il privato contraente può far valere davanti al giudice ordinario l’invalidità o inefficacia della clausola contrattuale che recepisce il contenuto del provvedimento annullato, mediante azione civilistica diretta al pagamento del corrispettivo. Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo costituisce rimedio complementare e non esclusivo, non incompatibile con l’azione proposta davanti al giudice ordinario. Le prestazioni delle strutture private accreditate con il S.S.N. trovano fonte in un contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, che accede all’accreditamento.

Il Fatto

Una società che gestisce un centro dialisi convenzionato con il servizio sanitario ha chiesto il pagamento di prestazioni sanitarie, contrassegnate con la lettera H, che erano state escluse dall’oggetto contrattuale in base a una delibera approvativa dello schema contrattuale. La società ha impugnato la delibera davanti al TAR, ottenendone l’annullamento, e ha stipulato il contratto apponendo una riserva sulla validità ed efficacia delle clausole che escludevano quelle prestazioni, condizionandola all’esito del giudizio amministrativo.

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato l’azienda sanitaria al pagamento. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, escludendo che il privato potesse agire davanti al giudice ordinario e ritenendo necessario il giudizio di ottemperanza. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, accolti nei termini di cui alla motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo del rapporto tra il giudicato amministrativo di annullamento e le pattuizioni contrattuali stipulate in esecuzione dell’atto annullato. Il ragionamento della Corte d’appello viene censurato perché non tiene conto del legame che unisce la delibera approvativa dello schema contrattuale al contratto successivamente stipulato.

La Suprema Corte ricorda che le prestazioni delle strutture private accreditate sono rese in forza di un contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata, concluso in forma scritta con la P.A. e contenente l’obbligo di pagamento di un corrispettivo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35092/2023. Nei contratti di natura privatistica stipulati con la P.A. è possibile che lo schema contrattuale sia predisposto con atto amministrativo autoritativo e sottoposto al privato sottoscrittore.

Se l’intero schema, o parte di esso, viene annullato dall’amministrazione o dal giudice amministrativo, viene meno uno degli elementi necessari per l’esistenza del contratto, ai sensi dell’art. 1325 cod. civ., con conseguente nullità totale o parziale ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. Nel caso concreto, l’annullamento della delibera ha prodotto una nullità parziale dell’oggetto contrattuale: la volontà dell’azienda sanitaria non può dirsi validamente manifestata in relazione alle clausole che escludevano le prestazioni H, essendo venuto meno l’atto che ne autorizzava l’inserimento, né quelle clausole sono state accettate dalla controparte per effetto della riserva espressa.

Quanto al primo motivo, la Corte accoglie la tesi della società ricorrente: l’azione civilistica davanti al giudice ordinario è esperibile, e il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo opera come rimedio complementare, non esclusivo, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 1593 del 1994. Il Pubblico Ministero aveva del resto concluso per l’accoglimento del ricorso, rilevando che l’atto presupposto annullato era della Regione, mentre l’azione era stata proposta contro l’azienda sanitaria per il pagamento delle somme ritenute dovute.

La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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