Onere della prova e divieto di rivalutazione del fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 11785 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito. La parte che contesti l’accertamento in fatto deve censurare in modo specifico le prove poste a fondamento della decisione impugnata, indicando le ragioni per cui la relativa valutazione sarebbe erronea. La doglianza che si limiti a riproporre la tesi già disattesa nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione e con le prove acquisite, integra una inammissibile richiesta di rivalutazione e non un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio una impresa di costruzioni per ottenere il pagamento di lavori edili eseguiti su più cantieri, per un importo complessivo di euro 209.488. La convenuta contestava lo svolgimento dei lavori e formulava domanda riconvenzionale di ripetizione di un presunto pagamento in eccesso, oltre a chiedere la compensazione con il corrispettivo del noleggio di un mezzo.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dalla società convenuta. Quest’ultima, nelle more sottoposta a liquidazione, ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea valutazione delle risultanze processuali.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero dato credito a un’affermazione indimostrata, secondo cui i pagamenti seguivano controlli periodici tra le parti, e che la ricostruzione della vicenda fosse viziata da un travisamento delle prove e delle dichiarazioni di controparte. Il ricorso invocava gli artt. 115 e 342 cod. proc. civ., gli artt. 1193 e 2697 cod. civ. e i criteri legali di ripartizione dell’onere della prova.
La Corte rileva che il giudice d’appello ha accertato, sulla base degli elementi acquisiti e della prova testimoniale, l’insussistenza della dedotta sovrafatturazione. Le risultanze dimostrano che era assolutamente raro che la ricorrente versasse somme in conto anticipo, ossia prima della verifica in contraddittorio dei lavori effettuati.
Sulla base delle date delle fatture e dei pagamenti, il giudice di merito ha escluso che i versamenti potessero riferirsi a lavori successivi: le fatture, proprio per il meccanismo della previa verifica, erano successive e corrispondevano quindi a lavori antecedenti. Si tratta di una ricostruzione in fatto che la ricorrente contesta con rilievi generici.
In particolare, a fronte dell’affermazione secondo cui la prova testimoniale aveva escluso la sovrafatturazione, la ricorrente si limita a sostenere che i giudici avrebbero creduto a un’asserzione indimostrata, senza esaminare le testimonianze espletate. La tesi dei pagamenti anticipati, già disattesa nei gradi di merito, contrasta con il motivato accertamento e si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove. La Corte richiama sul punto Cass. n. 20553/2021 e Cass. n. 15276/2021.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio. Avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 28540/2023: la mancata adesione alla valutazione del proponente, poi confermata, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Conseguono la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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