Anzianità da contratti a termine e non discriminazione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12049 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE obbliga il datore di lavoro, pubblico o privato, a garantire all’assunto a tempo determinato le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato, senza commistioni di regimi o disapplicazioni parziali. Nei casi in cui l’anzianità di servizio non produca effetti automatici sul trattamento retributivo, ma costituisca solo un requisito per la partecipazione a procedure selettive, la tutela dello stabilizzato la cui anzianità sia stata disconosciuta non può essere diversa da quella riconosciuta al dipendente a tempo indeterminato escluso o non correttamente valutato. Il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nelle valutazioni discrezionali, né attribuire direttamente il bene ambito, salvo che la graduatoria sia la risultante di criteri fissi e predeterminati. Il riconoscimento dell’anzianità maturata su rapporti a termine non può quindi tradursi in un automatismo retributivo che realizzi una discriminazione alla rovescia.

Il Fatto

La ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato presso un ente pubblico di ricerca, dopo avervi prestato attività con contratti a termine e con il medesimo inquadramento. La Corte d’Appello aveva accolto parzialmente la sua impugnazione, dichiarando il diritto al computo dell’anzianità maturata in proporzione ai periodi di servizio a termine, ai fini economici e normativi, con le conseguenti differenze retributive dal 5 novembre 2010.

L’ente aveva proposto ricorso per cassazione, dolendosi in particolare che la contrattazione di comparto non prevede una progressione economica basata sulla sola anzianità, ma la subordina a procedure selettive.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il requisito dell’art. 366 cod. proc. civ. è funzionale a consentire la comprensione delle censure e la valutazione della loro rilevanza; richiamando le Sezioni Unite n. 5698 del 2012, il Collegio ribadisce che l’esposizione sommaria dei fatti non richiede la riproduzione letterale degli atti, essendo sufficiente una sintesi funzionale, che può essere assicurata anche dal testo integrale della sentenza impugnata ove contenga lo svolgimento del processo.

Nel merito, il rapporto è disciplinato, ai sensi degli artt. 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, dai CCNL succedutisi per il comparto degli enti di ricerca, che il giudice deve applicare anche d’ufficio, non essendo consentita la deroga individuale, neppure migliorativa. La contrattazione di comparto distingue nettamente il personale amministrativo dai ricercatori e tecnologi: solo per questi ultimi il trattamento economico è correlato all’anzianità, mentre per gli altri l’art. 53 del CCNL 21.2.2002, come modificato dal CCNL 13.5.2009, prevede tre posizioni economiche, ciascuna conseguente a distinta procedura selettiva.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 31149/2019), secondo cui la citata clausola 4 impone all’assunto a termine le medesime condizioni di impiego del dipendente a tempo indeterminato, ma vieta disapplicazioni parziali che risolvano in un trattamento deteriore per lo stabilizzato. Ne deriva che, quando l’anzianità non produce effetti automatici, ma è solo requisito di partecipazione, la tutela è quella già riconosciuta al dipendente a tempo indeterminato: azione di esatto adempimento o risarcimento per perdita di chance, ma non attribuzione diretta del bene, salvo criteri fissi e predeterminati (Cass. n. 22029/2022).

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori, perché la Corte d’Appello ha errato nel far discendere il diritto alle differenze retributive dalla sola maturazione dell’anzianità, realizzando una discriminazione alla rovescia in danno degli assunti a tempo indeterminato. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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