Diligenza del bonus argentarius e sbianchettamento del nome del beneficiario (Cass. civ. Sez. III n. 12050 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La banca è tenuta, nell’esecuzione delle operazioni affidatele, alla diligenza qualificata del bonus argentarius, commisurata alla natura professionale dell’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Tale diligenza opera non solo nei contratti bancari in senso stretto, ma in ogni atto o operazione compiuta dal funzionario, imponendo l’adozione di ogni cautela idonea a prevenire eventi dannosi prevedibili. Ne deriva che l’istituto di credito risponde per culpa in omittendo ove non rilevi un’alterazione materiale immediatamente percepibile, come lo sbianchettamento del nome del beneficiario sugli ordini di bonifico, non essendo sufficiente la correttezza delle coordinate del conto. Il giudice del merito deve accertare in concreto il grado di esigibilità della diligenza, verificando se la falsificazione fosse riscontrabile con un attento esame diretto, visivo o tattile, con le comuni cognizioni del bancario medio.
Il Fatto
Nel 2008 la società danneggiata conveniva in giudizio il dipendente, una seconda società riconducibile al medesimo contesto familiare e la banca, chiedendo la restituzione di somme distratte e pagate indebitamente per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Secondo la prospettazione attorea, il dipendente si era impossessato di ingenti somme contraffacendo ordini di bonifico formalmente destinati a un fornitore estero e in realtà accreditati alla seconda società.
Il Tribunale escludeva la responsabilità della banca, ritenendo genuina la sottoscrizione dell’ordinante e corretta l’indicazione delle coordinate del beneficiario, e giudicava irrilevante la correzione con bianchetto del nome del beneficiario sui bonifici. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione nei confronti della seconda società e la estendeva ai soggetti persone fisiche, ma non accoglieva la domanda verso la banca. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1856, 1708, 1710 e 1177 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità dell’istituto sull’erroneo presupposto della forma libera della disposizione di bonifico e dell’individuazione certa del destinatario tramite coordinate bancarie. Se la banca avesse usato la diligenza del bonus argentarius, si sarebbe avveduta della falsificazione del nome, evidente perché il nominativo era sbianchettato.
La Corte accoglie il motivo. Richiamando le Cass. n. 4571/1992, Cass. n. 72/1997 e Cass. n. 12093/2001, ribadisce che nel contesto polifunzionale assunto dagli istituti di credito la diligenza del buon banchiere, qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione richiesto dalla connotazione professionale, si applica a ogni atto od operazione oggettivamente compiuto presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario. La sua valutazione non segue criteri rigidi e predeterminati, ma tiene conto delle cautele che le circostanze del caso concreto suggeriscono.
Il fondamento del principio è individuato nel generale dovere di solidarietà e nel precetto dell’art. 2 Cost., oltre che nelle norme sulla correttezza nell’adempimento delle obbligazioni (artt. 1175, 1374 e 1375 cod. civ.), che esigono piena attuazione nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado. Nel settore bancario tale dovere è innalzato dal livello del buon padre di famiglia a quello qualificato dell’accorto banchiere, con condotte in parte tipizzate e in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione integra culpa in omittendo. Il riferimento è anche all’art. 5 del d.lgs. n. 385 del 1993 e all’art. 47 Cost., che collocano l’attività bancaria come servizio per il pubblico.
Quanto all’accertamento della falsificazione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la banca risponde solo se l’alterazione è rilevabile ictu oculi con le conoscenze del bancario medio, senza necessità di attrezzature sofisticate o competenze grafologiche (Cass. n. 6513/2014), principio ribadito dalla sentenza n. 34107 del 19/12/2019, che qualifica l’art. 1176, secondo comma, cod. civ. come norma elastica da riempire in base agli standard sociali e al diritto vivente. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha errato nel non valutare che il nome del destinatario degli ordini di bonifico è stato sbianchettato per ben dodici volte: lo sbianchettamento è operazione materiale immediatamente percepibile.
Il secondo motivo, relativo all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., resta assorbito. Conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché applichi i principi disattesi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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