Demansionamento a cavallo della novella dell’art. 2103 c.c. e responsabilità del cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12048 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il demansionamento realizzato dal cedente prima del trasferimento di ramo d’azienda e proseguito, con le stesse modalità, alle dipendenze del cessionario è imputabile anche a quest’ultimo, che ne risponde in via solidale ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. La novella dell’art. 2103 cod. civ. ad opera dell’art. 3 d.lgs. n. 81/2015 consente la modifica unilaterale delle mansioni solo se le nuove siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento; non esonera pertanto il datore dall’onere di allegare e provare tale corrispondenza. La liquidazione equitativa del danno, se motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società di telecomunicazioni, erano transitati alle dipendenze di altra società in virtù di un trasferimento di ramo d’azienda. Assumevano che, contestualmente al trasferimento, la cedente avesse affidato alla cessionaria un appalto di servizi informatici in realtà simulato, volto a dissimulare un’interposizione fittizia di manodopera, e che già prima della cessione fossero stati demansionati. Chiedevano l’accertamento dell’interposizione, la declaratoria del rapporto alle dipendenze della cedente, la reintegrazione nelle mansioni precedenti e il risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava la domanda di interposizione e accoglieva quella di demansionamento, ordinando alla cessionaria di adibire i lavoratori a mansioni equivalenti e di risarcire il danno. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento degli appelli incidentali, condannava la cessionaria al risarcimento anche per il periodo successivo al giudicato formatosi su altro giudizio. La società cessionaria ricorreva per cassazione con otto motivi; i lavoratori resistevano e proponevano ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del demansionamento. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili, perché sollecitano un diverso apprezzamento degli elementi di prova e censurano la motivazione con argomenti ormai estranei al giudizio di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ. La Corte territoriale ha accertato che le mansioni dequalificanti erano state assegnate dalla cedente prima del trasferimento e sono proseguite identiche, anzi con ulteriore deminutio, alle dipendenze della cessionaria.

Sul quarto motivo, relativo agli artt. 2112 e 2697 cod. civ., la Corte rileva che la responsabilità solidale del cessionario per i crediti dei dipendenti, anche risarcitori, per fatti commessi dal cedente prima della cessione è espressamente prevista dall’art. 2112 cod. civ. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il difetto di legittimazione passiva senza indicare l’atto in cui l’eccezione sarebbe stata sollevata.

Il quinto motivo investe la novella dell’art. 2103 cod. civ. La Corte lo dichiara inammissibile osservando che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi. Da un lato il demansionamento era iniziato prima del 2015; dall’altro, anche alla luce della nuova formulazione, la società era onerata di eccepire e dimostrare che le mansioni assegnate nel 2010 corrispondessero al livello e alla categoria legale di ciascun lavoratore. Tale onere non è stato adempiuto.

Il settimo motivo, sull’art. 2909 cod. civ., è infondato: il precedente giudicato copriva il danno fino alla data di deposito del ricorso introduttivo di quel giudizio, restando impregiudicati i danni del periodo successivo. L’ottavo motivo, sulla cessazione della materia del contendere per rinunzia ex art. 2113 cod. civ., è inammissibile perché non si confronta con la motivazione sulla espressa esclusione dell’azione risarcitoria contenuta nei verbali di conciliazione sindacale.

Il ricorso incidentale è interamente rigettato: la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il minimo costituzionale, e la domanda di interposizione è stata respinta nel merito, non per preclusione da giudicato. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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