Riconoscimento anzianità servizio dipendente a termine poi immesso in ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 304 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore con contratto a tempo determinato, ai fini della ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che l’assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta in esito al superamento di un concorso pubblico. La clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE attribuisce al lavoratore un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte. Il giudice di merito deve verificare, in concreto, se sussista una discriminazione illegittima accertando la coerenza, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo. Le modalità di reclutamento sono di per sé sole irrilevanti: rileva soltanto la continuità dell’esperienza maturata, secondo i medesimi criteri applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bologna, adita dal C.N.R., aveva riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi di attività prestati sulla base di un contratto a tempo determinato intercorso tra le parti dal 15 febbraio 2012 al 14 febbraio 2017. Il primo giudice aveva condannato l’ente alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui il principio di non discriminazione impone il riconoscimento dell’anzianità in caso di successiva stabilizzazione, osservando che il superamento del concorso pubblico instaura un rapporto che non si ricollega alle precedenti assunzioni e che è regolato dal bando, vincolante sia per l’amministrazione sia per i partecipanti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., riguardanti la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro, e li ritiene fondati per le ragioni già espresse da Cass. n. 29663 e Cass. n. 9955 del 2022, che avevano accolto ricorsi proposti avverso analoghe pronunce della stessa Corte distrettuale.
Con le richiamate decisioni è stato osservato che il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso. La clausola 4 dell’Accordo Quadro, infatti, attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte.
Il giudice deve verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo. Le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé sole irrilevanti: occorre valutare se l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità, secondo i medesimi criteri che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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