Rateizzazione del debito tributario e interruzione della prescrizione (Cass. civ. Sez. III n. 305 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Allorché l’estratto di ruolo sia stato prodotto dall’agente della riscossione su richiesta del debitore e l’opposizione abbia ad oggetto il fermo amministrativo e le cartelle esattoriali ad esso sottese, non è ravvisabile alcuna violazione del divieto posto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La richiesta di rateizzazione del debito tributario, pur non potendo costituire acquiescenza, è apprezzabile quale riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., con conseguente interruzione del decorso della prescrizione. Essa si pone, inoltre, in posizione incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle. È manifestamente inammissibile, in quanto estranea alla ratio decidendi, la censura che imputi al giudice di merito di avere attribuito valore a un documento disconosciuto, quando quel giudice abbia invece ritenuto il disconoscimento inammissibile o irrilevante. La proposizione di un ricorso in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile, in presenza di doglianze pretestuose, integra gli estremi dell’abuso del processo e legittima la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione, davanti al Giudice di pace, avverso il fermo amministrativo della propria autovettura e numerose cartelle esattoriali, di cui aveva appreso l’esistenza mediante estratto di ruolo rilasciato su richiesta presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Deduceva la prescrizione di alcune pretese, il difetto di prova delle notificazioni delle cartelle e del fermo, il disconoscimento delle sottoscrizioni e della conformità delle copie agli originali degli avvisi di ricevimento.

Il Giudice di pace dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le cartelle relative al bollo automobilistico e del giudice del lavoro per quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali; rigettava nel merito l’opposizione. Il Tribunale confermava integralmente la decisione. La società ricorreva per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Poiché il giudice del merito ha qualificato la domanda come azione di accertamento negativo del credito e non come opposizione esecutiva, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Il ricorso, notificato il 2 dicembre 2022 avverso sentenza depositata il 2 maggio 2022 e non notificata, rispetta dunque il termine dell’art. 327 cod. proc. civ.

Del pari infondata è l’eccezione fondata sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo. La Corte osserva che l’opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di fermo amministrativo e le cartelle ad esso sottese, e non il solo estratto.

Sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, il ricorso è manifestamente infondato: il Tribunale ha ritenuto generico il disconoscimento delle fotocopie e inammissibile quello delle sottoscrizioni, trattandosi di atti pubblici la cui autenticità può essere contestata solo mediante querela di falso. Ne segue l’inammissibilità, per estraneità alla ratio decidendi, del motivo che imputa al giudice di avere valorizzato un documento disconosciuto.

Quanto alle notifiche a mezzo PEC, la Corte rileva che il Tribunale le ha ritenute tardive perché dedotte per la prima volta in appello, e che la ricorrente non indica in quale atto di primo grado avrebbe introdotto il tema. I motivi connessi sono pertanto inammissibili.

Sulla prescrizione, la Corte conferma che il giudizio di interruzione è stato tratto anche dall’atto di intimazione del 4 settembre 2015. La richiesta di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza, è apprezzabile quale riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione, ponendosi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle.

Infine, la Corte sanziona ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. la condotta processuale della ricorrente, che integra gli estremi dell’abuso del mezzo di impugnazione, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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