Motivazione apparente della sentenza d’appello tributaria e nullità per minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 29291 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza d’appello che si limiti a richiamare per relationem la motivazione di primo grado è nulla quando il giudice del gravame non dia conto, neppure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti. La motivazione solo apparente, riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico ma non idonea a ricostruire il percorso logico-giuridico del convincimento, integra la violazione del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. e determina la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il vizio è tanto più grave quando l’omessa disamina critica riguardi le specifiche censure dell’Amministrazione finanziaria su singole movimentazioni bancarie poste a base dell’accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, titolare di impresa individuale nel settore della manutenzione e riparazione di autoveicoli, un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie ex artt. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, con cui rideterminava reddito, valore della produzione netta e volume d’affari per l’anno 2011, quantificando i maggiori ricavi in 79.553 euro e irrogando le sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva i ricavi a 32.114,12 euro, corrispondenti alle movimentazioni non giustificate. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rigettando gli appelli di entrambe le parti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992: la sentenza regionale sarebbe priva di motivazione o solo apparentemente motivata, con una sostanziale omessa pronuncia sui motivi d’appello dell’Ufficio. La Corte ritiene il ricorso fondato.
Dopo aver riportato la motivazione di primo grado — che aveva distinto i versamenti e prelevamenti giustificati da quelli non giustificati — la Commissione regionale si era limitata a illustrare sinteticamente le doglianze delle parti. L’Ufficio aveva contestato le giustificazioni relative a specifiche operazioni, sostenendo che la riduzione dovesse essere più contenuta. I giudici d’appello avevano però liquidato le censure come mere affermazioni di non condivisione, respingendo l’appello.
Per la Corte la motivazione è solo apparente: pur materialmente riconoscibile, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto al convincimento. A fronte delle contestazioni su singole movimentazioni — di cui la stessa CTR dava atto — non vengono illustrate le ragioni per cui la valutazione dei primi giudici era corretta. Manca, in sostanza, un’autonoma disamina critica delle censure dell’Amministrazione.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel processo tributario, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame espone, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi proposti (Cass. n. 17846/2025, Cass. n. 29779/2024, Cass. n. 30936/2023, Cass. n. 7454/2022). Si configura così una delle gravi anomalie motivazionali che determinano la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (sul punto Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014 e successive conformi).
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame con congrua motivazione. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.
Nota della Redazione
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