Appalto: cancellazione della società, ingerenze del committente e sindacato del fatto (Cass. civ. Sez. II n. 252 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determina di per sé difetto di capacità processuale quando la società abbia continuato ad operare, come dimostrato dall’opposizione al decreto ingiuntivo e dalla domanda riconvenzionale spiegate in proprio. La società cancellata che agisce in giudizio rinuncia a far valere il proprio stato di estinzione e non può invocarlo per sostenere la nullità del procedimento. Nel contratto di appalto il committente ha diritto a un’opera conforme al progetto e può pretendere l’eliminazione delle varianti introdotte dall’appaltatore anche se migliorative. Le censure che contrappongono una lettura alternativa del materiale probatorio a quella del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il committente e la società appaltatrice stipulavano nell’anno 2002 un contratto di appalto per la costruzione di un immobile al rustico. Dopo sospensioni dei lavori, intese sulla ripresa delle attività e un nuovo arresto del cantiere, la committenza comunicava il recesso dal contratto, chiedeva la restituzione delle somme anticipate per opere non eseguite e il risarcimento dei vizi.
All’esito dell’accertamento tecnico preventivo e di un decreto ingiuntivo, la ditta appaltatrice e il socio accomandatario proponevano opposizione, che veniva accolta parzialmente; la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia. Ricorreva quindi in Cassazione la società appaltatrice, deducendo l’estinzione societaria, le ingerenze dei committenti, l’omessa pronuncia e la violazione delle regole sull’appalto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di estinzione della società e di difetto di capacità processuale. Il primo motivo è inammissibile: la società, pur cancellata dal Registro delle Imprese, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale per il pagamento delle proprie fatture, senza contestare la propria perdurante operatività. Questa dinamica processuale supera la presunzione di cessazione dell’attività, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013.
Anche il dedotto difetto di integrità del contraddittorio è respinto. A fronte dell’azione spiegata direttamente dal sodalizio, incombeva sul ricorrente allegare le risultanze del bilancio finale di liquidazione e individuare i soggetti subentrati, alla stregua di Cass. Sez. II n. 23634 del 2018.
Il secondo motivo, relativo alle ingerenze del committente, è parimenti inammissibile. Le contestazioni sulla valutazione delle prove non sono sindacabili in cassazione, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo, e le censure sulla sussunzione presuppongono un accertamento di fatto ormai incontestabile (Cass. Sez. III n. 6035 del 2018). Il semplice accesso in cantiere non integra di per sé condizionamento dell’attività costruttiva.
La Corte ribadisce poi la regola sostanziale sull’art. 1661 cod. civ.: il committente ha diritto a un opera conforme al progetto anche quando le varianti siano migliorative, secondo Cass. Sez. II n. 2723 del 1993. Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha riconosciuto all’appaltatrice solo le opere extra-contratto assentite e alla committenza il risarcimento dei costi per vizi e difformità.
Gli ulteriori motivi, incentrati sul recesso, sull’eccezione di inadempimento e sull’adesione alla CTU, sono inammissibili: introducono questioni di fatto non sottoposte al giudice d’appello, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. Sez. L n. 18018 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, senza responsabilità aggravata.
Nota della Redazione
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