La nullità della CTU non travolge i documenti acquisiti, ammissibile lo ius variandi da risarcimento a risoluzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4581 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, una volta che un documento sia stato prodotto in una fase o in un grado del processo, esso è da ritenersi definitivamente acquisito alla causa. Ne consegue che la declaratoria di nullità della relazione del consulente tecnico d’ufficio non può estendersi ai documenti che abbiano avuto ingresso nel processo, la cui efficacia probatoria è indipendente dalla sorte processuale della relazione stessa. Il contraente che abbia agito per l’accertamento dell’inadempimento e per il risarcimento del danno può, con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., proporre la domanda di risoluzione del contratto, purché ciò avvenga nell’ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, configurandosi non una domanda nuova, ma una mera modifica di quella originaria, ammissibile anche in caso di cumulo.
Il Fatto
A un professionista veniva ingiunto il pagamento di compensi per prestazioni professionali. L’ingiunta proponeva opposizione e, in un separato giudizio, chiedeva l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento e la condanna del professionista al risarcimento dei danni per presunte carenze progettuali. Il professionista, costituitosi, proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale riuniva le cause, respingendo le domande dell’attrice e del professionista e dichiarando dovuta una somma a titolo di compenso. La Corte d’appello, in riforma parziale, dichiarava l’attrice creditrice di una somma maggiore e, operata la compensazione, condannava il professionista al pagamento della differenza. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, concernenti la declaratoria di nullità della prima consulenza tecnica d’ufficio e la conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività dei documenti ad essa allegati. Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che la nullità della relazione del consulente non può travolgere i documenti che abbiano avuto ingresso nel processo, in quanto, in base al principio di non dispersione della prova, la loro efficacia probatoria è indipendente dalla sorte processuale della relazione stessa.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, con cui si censurava la declaratoria di tardività della domanda di risoluzione del contratto, proposta dalla parte con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. dopo aver azionato in via principale la sola domanda risarcitoria. La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8510/2014, secondo cui l’art. 1453, secondo comma, c.c. riconosce alla vittima dell’inadempimento lo ius variandi, consentendole di mutare l’azione di adempimento in quella di risoluzione.
La Corte ha esteso tale principio alla fattispecie in esame, osservando che, se la parte non ha sin dall’inizio puntato alla cancellazione degli effetti del contratto, la sua domanda non è nuova qualora sia proposta nell’ambito della “medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”. In tal caso, il mutamento di causa petendi e petitum è ammissibile sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche quando la nuova domanda si cumuli a quella originaria, come precisato da Cass. n. 4410/2025.
Non rileva, quindi, che la parte avesse inizialmente chiesto l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento del danno e solo successivamente la risoluzione del contratto, trattandosi comunque di una vicenda sostanziale unitaria. Accolti i motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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