Appalto pubblico finanziato da Cassa DD.PP. sospensione mora e restituzione somme (Cass. civ. Sez. I n. 23527 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione cui l’art. 13, comma 3.2, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, subordina l’effetto sospensivo della mora va intesa nel senso che deve risultare l’indicazione del finanziamento dell’opera da parte della Cassa Depositi e Prestiti, e non anche la trascrizione del dato normativo o l’esplicita previsione dell’esclusione dal calcolo del periodo di mora. Tale indicazione, contenuta nel bando di gara, può essere riferita anche all’ipotesi in cui figuri nel solo testo contrattuale, perché soddisfa l’obbligo di trasparenza e buona fede verso l’appaltatore. La disposizione si applica anche ai contratti di appalto di opere pubbliche. La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata con rinvio non è domanda nuova e va proposta al giudice del rinvio.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese, dopo l’aggiudicazione di una gara d’appalto, esegue i lavori di costruzione di un’opera pubblica in forza di contratto sottoscritto nel 1985. Assume di essere creditore di una somma a titolo di interessi legali e moratori per i ritardati pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo, oltre che per la revisione prezzi, e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune committente.

Il Comune propone opposizione, sostenendo che l’opera era finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti e che, pertanto, nel computo degli interessi non va considerato il tempo tra la domanda di finanziamento e la ricezione del mandato di pagamento. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, una pronuncia di appello, una cassazione con rinvio e un nuovo giudizio di merito, la Corte d’Appello accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna le imprese alla restituzione di quanto versato. Le società ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la Corte di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il sesto comma dell’art. 13 del d.l. n. 55 del 1983, introdotto dalla legge di conversione, è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche. La condizione del richiamo, cui la norma subordina l’effetto sospensivo, è assolta anche dalla diretta previsione contrattuale del ricorso al finanziamento della Cassa DD.PP., che soddisfa l’obbligo di trasparenza e buona fede verso l’appaltatore.

La Corte ribadisce che nel bando di gara deve essere inserita solo l’indicazione che le opere sono finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, non la trascrizione del dato normativo, né la specifica previsione dell’esclusione dal calcolo del periodo di mora. Su tale base, la sufficienza della sola indicazione del finanziamento può essere riferita anche all’ipotesi in cui essa figuri nel testo contrattuale, come nel caso in cui dal contratto sia desumibile il finanziamento da parte della Cassa.

Non ha rilievo l’assunto secondo cui, all’epoca della stipula, la giurisprudenza non si era ancora espressa per l’interpretazione estensiva della disposizione. Il prospective overruling non è invocabile per i mutamenti giurisprudenziali che concernono norme sostanziali, perché in tale ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione né al giudice il potere di decidere. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda il fatto storico, non la mancata valutazione di deduzioni difensive.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 differenzia due ipotesi: quella in cui il certificato di collaudo sia emesso e il titolo di pagamento ritardi oltre 120 giorni, e quella in cui il certificato non sia emesso entro il termine previsto. I ricorrenti non hanno dato conto dell’ascrivibilità della domanda monitoria alla seconda previsione, né hanno rispettato l’onere di autosufficienza quanto alla data di ultimazione dei lavori e al contenuto della clausola del capitolato. Sui crediti da revisione prezzi, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, salvo che l’organo deliberativo competente abbia riconosciuto il diritto.

Il terzo motivo è inammissibile: la pronuncia rescindente ha fatto venir meno il titolo esecutivo e la domanda di restituzione è a essa conseguente. L’azione ex art. 389 cod. proc. civ. non è riconducibile alla ripetizione d’indebito e non ammette valutazioni sulla buona fede dell’accipiens. In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione non costituisce domanda nuova e non poteva essere esercitata se non a seguito della sentenza rescindente.

Nota della Redazione

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