Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica: presunzione condizionata alla prova dell’attività promozionale (Cass. civ. Sez. V n. 23529 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche, la presunzione assoluta di deducibilità prevista dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 – che deroga al regime generale dell’art. 109 del TUIR e riguarda sia l’inerenza sia la congruità del costo, sottraendolo al sindacato dell’Amministrazione finanziaria per presunta antieconomicità – non opera in modo incondizionato. Essa presuppone il concorso di quattro requisiti: la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il rispetto del limite quantitativo di spesa, la finalità di promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor e l’effettivo svolgimento, da parte dello sponsorizzato, di una specifica attività promozionale. La prova di tale ultimo requisito grava sul contribuente, che non può invocare la presunzione per sottrarsi all’onere probatorio. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. resta inammissibile quando si contesti non l’acquisizione o la qualificazione legale della prova, ma la sua errata valutazione.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a un agente di commercio nel settore degli esplosivi industriali un avviso di accertamento per l’anno 2008, disconoscendo la deducibilità di costi dichiarati per complessivi 23.134 euro. Di questi, 17.500 euro riguardavano spese di sponsorizzazione erogate in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, mentre 5.634 euro concernevano spese di ristorazione sostenute in giorni non lavorativi o per più di un coperto. L’atto impositivo recava riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
Il contribuente impugnava l’accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione con sentenza n. 1001/2018 del 16 aprile 2018. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate depositava un mero atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, scrutinati congiuntamente per connessione, investono la deducibilità delle spese di sponsorizzazione. Il ricorrente sosteneva che la presunzione legale assoluta dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 coprisse inerenza e congruità, rendendo irrilevanti la dimostrazione della connessione con le finalità imprenditoriali e del ritorno economico. La Corte riconosce la validità dell’indirizzo invocato: la norma, abrogata dall’art. 52, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 36/2021 ma applicabile ratione temporis, configura una disposizione speciale che non può essere messa in discussione sulla base di una presunta antieconomicità del costo.
Il Collegio opera però una precisazione decisiva. La presunzione opera solo se risultano soddisfatti quattro requisiti: natura dilettantistica dello sponsorizzato; rispetto del limite quantitativo; finalità di promozione dell’immagine e dei prodotti; effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale. Nella specie la Commissione regionale non si era limitata a valutare inerenza e antieconomicità, ma aveva accertato in fatto la mancanza di prova dell’attività promozionale svolta in favore dello sponsor.
Tale ratio decidendi, da sola sufficiente a giustificare il diniego, non è stata efficacemente contrastata. Il terzo motivo, specificamente rivolto contro di essa, è inammissibile: la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è proponibile solo quando si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ha disatteso prove legali o ha attribuito valore di prova legale a una risultanza che ne è priva. Nel caso di specie si rimproverava al collegio regionale di non aver esaminato il processo verbale di constatazione, asseritamente munito di fede privilegiata: doglianza estranea alle norme invocate. Il giudizio di fatto sull’idoneità delle prove resta riservato al merito.
Il profilo di non contestazione, introdotto solo nella memoria illustrativa, è nuovo e dunque inammissibile, non potendosi con la memoria sollevare nuove questioni né integrare i motivi. La Corte corregge la motivazione ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui richiedeva una valutazione di inerenza e congruità, ma conferma il dispositivo.
Il quarto e il quinto motivo, sull’omesso esame della restituzione parziale delle somme, restano assorbiti dal rigetto dei primi tre, investendo un argomento meramente rafforzativo. Il sesto motivo, sulla deducibilità delle spese di ristorazione come costi di rappresentanza ex art. 108, comma 2, TUIR e d.m. 19 novembre 2008, è inammissibile, mirando a un riesame del merito. Il ricorso è respinto, con attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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