Appalto, consegna dell’opera e diritto al corrispettivo in mancanza di collaudo (Cass. civ. Sez. II n. 20221 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la mancata accettazione dell’opera e l’omesso collaudo non pregiudicano il diritto dell’appaltatore al corrispettivo quando sia comunque intervenuta la consegna dell’opera, restando salva la garanzia per vizi ex art. 1667 cod. civ. La rinuncia implicita del committente al collaudo e alla verifica, ovvero l’accettazione per facta concludentia, può desumersi dallo smontaggio del ponteggio concordemente procrastinato e non contestato. Spetta al committente, che invochi la decadenza dalla denuncia dei vizi, provare la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta dei difetti.
Il Fatto
Un condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di una società per il pagamento del corrispettivo di lavori di risanamento e manutenzione delle facciate, deducendo vizi e difformità prontamente denunziati. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo intervenuta la decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché il cantiere era stato rilasciato con lo smontaggio dei ponteggi e la denuncia era seguita mesi dopo.
La Corte d’Appello confermava la statuizione di primo grado. Rilevava che, essendo pacifica la mancata accettazione dell’opera, l’omesso collaudo non pregiudica il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, essendo intervenuta la consegna dell’opera, né risultava provata la tempestività della denuncia, onere gravante sul committente. Il condominio ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1667, comma 2, cod. civ., sostenendo che, in assenza di accettazione e di collaudo, il diritto al corrispettivo dell’appaltatore non potesse ritenersi integro sul solo presupposto della consegna. Richiamava anche l’art. 12 del contratto di appalto, che prevedeva verifica, accettazione e collaudo nei singoli lotti di lavorazione.
In via preliminare, la Corte disattendeva l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per incompletezza della copia. La mancanza di una o più pagine nella copia notificata, ove l’originale risulti ritualmente depositato nei termini, non comporta inammissibilità del ricorso, ma un vizio della notifica sanabile con efficacia ex tunc, per effetto della costituzione dell’intimato o mediante nuova notifica integrale, nella specie intervenuta con congruo anticipo. A sostegno richiamava Cass. Sez. L n. 2537 del 2022, Sez. Un. n. 4092 del 2017 e Sez. Un. n. 18121 del 2016.
Nel merito, il ricorso è infondato. Dall’art. 12 del contratto emergeva che committente e Direttore dei Lavori avrebbero dovuto procedere alla verifica e al collaudo prima del benestare allo smontaggio del ponteggio. La consegna dell’opera e lo smontaggio erano stati concordemente procrastinati a causa del continuo ritardo nei pagamenti da parte del condominio. Tale circostanza non provava che il collaudo, la verifica e l’accettazione fossero mancati per contestazione dei vizi.
Al contrario, il contegno del committente deponeva per la rinuncia implicita al collaudo e alla verifica, ovvero per l’accettazione per facta concludentia, come affermato da Cass. Sez. II n. 10452 del 2020 e Cass. Sez. II n. 13224 del 2019. Correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva ritenuto determinante il fatto materiale della consegna dell’opera ai fini del riconoscimento del corrispettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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