Inammissibile il ricorso che non riproduce gli scritti difensivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20218 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge, ometta di riprodurre in maniera adeguata e sufficiente gli scritti difensivi, impedendo alla Corte di riscontrare la natura delle contestazioni. Parimenti inammissibile è il ricorso che si risolva nella richiesta di riesame degli elementi istruttori acquisiti nei gradi di merito, onde pervenire a una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata. Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve individuare con precisione la norma asseritamente violata e muovere una critica effettiva all’impianto argomentativo della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Pistoia, con una prima sentenza, aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la società per un breve periodo, dichiarato inefficace il licenziamento intimato alla lavoratrice e condannato la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria. Su tale pronuncia la lavoratrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro.
Proposta opposizione, il Tribunale la rigettava e la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle norme sul procedimento monitorio e l’errata applicazione della normativa in materia di quantificazione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Anzitutto, le doglianze risultano generiche e indeterminate, per l’assenza di un puntuale riferimento a quale delle norme invocate sia riferibile la dedotta violazione di legge. Esse, inoltre, sono eccentriche rispetto alla trama argomentativa della decisione impugnata.
La Corte d’appello aveva precisato che la lavoratrice aveva intrapreso un ordinario giudizio di merito proprio per quantificare il credito e che, a fronte della determinazione operata in sede monitoria, la società non aveva contestato specificamente il profilo contabile, ma solo la normativa applicabile, da essa erroneamente individuata come parametro di calcolo. Le censure non attingono dunque criticamente l’impianto decisorio dei giudici di seconde cure.
La Corte ravvisa ulteriori, autonome e specifiche ragioni di inammissibilità. Da un lato, la società ha omesso di riprodurre, nemmeno per stralci o passaggi di interesse, gli scritti difensivi, in spregio al requisito di esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza di precludere alla Corte il riscontro sulla natura delle contestazioni.
Dall’altro, il ricorso si risolve in una irricevibile richiesta di riesame degli elementi istruttori acquisiti nei gradi di merito, al fine di una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nella pronuncia impugnata. Ciò esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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