Mansioni superiori operai agricoli regionali e divieto di nova in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20226 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 437 cod. proc. civ., opera unicamente per le eccezioni in senso proprio e per le contestazioni in fatto e non si estende alle mere difese, né impedisce all’appellante di prospettare una questione giuridica che il giudice avrebbe potuto rilevare anche d’ufficio. Ai rapporti di lavoro degli operai salariati instaurati dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 5 l.r. n. 15/1994 si applica l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001: tali rapporti non sono sottratti alla disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato, difettando una norma speciale di pari rango che li escluda e non trattandosi di attività eccentrica rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
Il Fatto
Il lavoratore, operaio alle dipendenze della Regione Puglia addetto agli impianti irrigui, chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento nell’area di livello superiore del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, con decorrenza dall’aprile 2008, e la condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo 9 aprile 2008/31 maggio 2010.
Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Bari respingeva l’impugnazione della Regione, ritenendo inammissibili i motivi sulla declaratoria dei profili professionali e sulla vigenza del contratto provinciale, e qualificando il rapporto come privatistico. La Regione ricorre per cassazione con sei motivi; il lavoratore resiste con controricorso e deposita memoria contenente rinunzia agli atti inerente alla sola domanda di inquadramento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la rinunzia contenuta nella memoria del controricorrente. Essa non fa venire meno l’interesse della ricorrente alla pronuncia: la rinuncia proviene dal controricorrente, non è stata formulata personalmente dalla parte né accettata, e non può essere apprezzata ex art. 306 cod. proc. civ., estraneo al giudizio di cassazione.
È fondato il primo motivo. Il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ. riguarda le eccezioni in senso proprio e le contestazioni in fatto, non le difese dirette a negare gli elementi costitutivi del diritto. La Corte territoriale ha quindi errato nel reputare inammissibili i motivi con cui si denunciava l’errata interpretazione del contratto provinciale e la sua sopravvenuta inefficacia.
Parimenti fondato è il secondo motivo. Il Collegio dà continuità all’orientamento di Cass. n. 11134/2023, che in fattispecie analoga ha ritenuto applicabile l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 ai rapporti instaurati dalla Regione Puglia ai sensi della citata legge regionale. Dopo la contrattualizzazione, le amministrazioni sono tenute a rispettare le disposizioni dei decreti succedutisi nel tempo, principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e dotati di carattere imperativo e inderogabile: possono sottrarsi solo in presenza di una norma speciale di pari rango o di rapporti anomali ed eccezionali.
Nel caso concreto difetta l’una e gli altri: la struttura autonoma (ARIF) è stata creata con l.r. Puglia n. 3/2010, successivamente al periodo in contestazione, e la l.r. n. 16/2000 annovera la bonifica e l’irrigazione tra le funzioni regionali. La lettura dell’art. 5 l.r. n. 15/1994 conferma che la norma si limita a prescrizioni sulla manodopera, senza derogare alla disciplina generale. La Consulta (Corte cost. n. 25/2021 e n. 190/2022) ha ribadito che la materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.
Assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo, la Corte dichiara inammissibile il sesto, che tende a un riesame del merito e investe profili rimessi alla sola contrattazione provinciale, non censurabile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
Nota della Redazione
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