Appalto illecito e intermediazione di manodopera onere di allegazione giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2060 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la parte che denunci il travisamento della prova deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e con i verbali richiamati, non potendo trasformare un errore di valutazione del materiale testimoniale in un vizio sindacabile in Cassazione. L’appalto di opere e servizi resta lecito quando l’appaltatore conserva un’organizzazione e una gestione autonome, anche se l’attività sia espletabile con mere prestazioni di lavoro, e le direttive del committente limitate alle esigenze dell’opera appaltata non integrano l’intermediazione vietata. Le censure fondate su circostanze mai sottoposte ai giudici del rinvio sono inammissibili per novità, così come quelle carenti di autosufficienza. In tema di spese, la soccombenza si commisura all’esito complessivo e finale della lite, e il rigetto integrale della domanda verso il committente non è neutralizzato dalla vittoria ottenuta dal lavoratore nel giudizio di cassazione intermedio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di varie società cooperative presso i magazzini di una società committente, attraverso l’intermediazione di ulteriori cooperative. Adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del carattere fittizio dell’intermediazione, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della committente e la condanna solidale al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, dichiarava inammissibile il ricorso per decadenza. La Cassazione, con una precedente ordinanza, cassava con rinvio, escludendo l’applicabilità del doppio termine di decadenza all’azione del lavoratore ancora formalmente dipendente dell’appaltatore. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale rigettava la domanda verso la committente. Avverso tale pronuncia il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le censure sull’appalto illecito ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e art. 1655 cod. civ. Il ricorrente deduceva l’omessa considerazione di una clausola contrattuale e del mancato vincolo associativo tra le cooperative datrici di lavoro e la consorziata appaltatrice, ma il motivo è inammissibile perché prospetta questione nuova, mai esaminata nel giudizio di rinvio, senza indicare l’atto in cui era stata introdotta. Il rilievo resta comunque ininfluente rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla liceità degli appalti con gestione autonoma dell’appaltatore.

Analoga sorte tocca al motivo sull’omessa valutazione del rischio ex art. 4 d.lgs. n. 626/1994: la censura è nuova e, nel merito, inconferente, poiché nell’appalto lecito il rischio è valutato dall’appaltatore e la norma invocata riguarda la diversa ipotesi della somministrazione di lavoro.

Sul travisamento della prova il Collegio richiama la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite n. 5072/2024 e ne delimita l’ambito. La Corte territoriale ha riportato fedelmente le deposizioni; l’erronea attribuzione a una testimone di una circostanza in realtà riferita da altri testi è errore non decisivo, perché quella circostanza risulta comunque provata. Quanto alle direttive impartite dalla committente, la loro lettura in termini di mere indicazioni sulle esigenze dell’opera integra un errore di valutazione, insindacabile in legittimità.

Il motivo sul fatto notorio e sul provvedimento di prevenzione è inammissibile per difetto di autosufficienza: a fronte del silenzio dei giudici del rinvio, il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’atto e la fase in cui quelle circostanze erano state offerte, riportandone i passi salienti.

Sulle spese, la Corte conferma il principio di soccombenza secondo l’esito complessivo e finale della lite, già affermato dalla Cass. Sez. Un. n. 23061/2022, non pertinente al caso, poiché la domanda verso la committente è stata integralmente rigettata. La condanna copre anche le spese del giudizio di cassazione intermedio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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