Nessun accollo delle quote di iscrizione all’Albo per gli assistenti sociali pubblici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20064 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio in forma subordinata dell’attività di assistente sociale a favore di amministrazioni pubbliche non comporta l’assunzione a carico di queste ultime degli oneri di iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione all’Albo ordinario costituisce condizione generale per l’esercizio della professione, tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione, e non integra alcun requisito specifico idoneo a fondare un obbligo retributivo accessorio del datore pubblico. Il carattere di esclusività dell’attività professionale non può ritenersi sussistente quando l’ordinamento consente al dipendente, previa autorizzazione, l’espletamento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi, restando irrilevante che in concreto il dipendente non se ne sia mai avvalso. Il criterio elaborato per la categoria forense non è pertanto estensibile agli assistenti sociali.

Il Fatto

La lavoratrice, assistente sociale alle dipendenze del Ministero della Giustizia, aveva convenuto in giudizio il datore pubblico chiedendo il rimborso delle quote annuali di iscrizione al proprio Albo professionale. Il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto per gli anni dal 2007 al 2016 e rigettando invece la pretesa relativa al 2006, per intervenuta prescrizione decennale del diritto.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2 marzo 2022, aveva confermato la decisione. Il giudice di appello aveva fondato il riconoscimento sul vincolo di esclusività dell’attività professionale svolta in favore del Ministero, ritenuto circostanza non contestata, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi con riguardo alla categoria degli avvocati. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi; la lavoratrice, pur intimata, non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 84/1993, dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1719 c.c., contestando la ritenuta ricorrenza dei requisiti — obbligatorietà dell’iscrizione nell’elenco speciale e carattere esclusivo dell’attività professionale in regime di subordinazione — che giustificano, per gli avvocati, l’accollo della spesa a carico del datore pubblico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale.

La Corte ha accolto il primo motivo. Il passaggio decisivo è netto: l’esercizio dell’attività di assistente sociale in forma subordinata a favore di amministrazioni pubbliche non richiede alcun requisito specifico che implichi l’assunzione a carico delle stesse degli oneri relativi all’iscrizione. L’iscrizione all’Albo ordinario opera infatti come condizione generale per l’esercizio della professione, in entrambi i regimi, autonomo e subordinato.

La Corte esclude altresì il requisito dell’esclusività. La stessa Corte territoriale aveva riconosciuto, sulla base di quanto allegato dal Ministero, che è previsto l’espletamento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi rispetto a quelli compresi nell’ambito dell’ufficio pubblico ricoperto, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. A tale stregua, la Corte ritiene irrilevante che in concreto la dipendente non si sia mai avvalsa di tale possibilità: ciò che conta è l’assetto regolatorio, che esclude la configurabilità di un vincolo di esclusività.

Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti, è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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