Appalto non genuino: foro dell’azienda dell’utilizzatore effettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23392 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore delle prestazioni può adire il giudice del luogo in cui si trova l’azienda di quest’ultimo, individuato come datore di lavoro sostanziale. Il secondo comma dell’art. 413 cod. proc. civ. delinea tre fori alternativamente concorrenti e la scelta del lavoratore, compiuta nel ricorso introduttivo, è vincolante. Non incide sulla competenza il fatto che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa del datore formale, né la contemporanea evocazione in giudizio di quest’ultimo: opera il cumulo soggettivo di domande connesse per titolo, che ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. attrae la domanda subordinata davanti al giudice competente per la causa principale.

Il Fatto

Quattro lavoratori hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società committente, individuata come datore di lavoro sostanziale, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza dell’illiceità dell’appalto intercorso con la società datrice di lavoro formale. Domanda principale era la costituzione del rapporto con la committente; subordinata, il pagamento di un’indennità risarcitoria, con riserva di rivendicare le differenze retributive.

Il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Piacenza, sede della filiale presso cui i lavoratori erano addetti, rilevando che la sede legale del datore formale era in altra località e che una precedente ordinanza dello stesso ufficio aveva già individuato il foro piacentino in caso analogo. I lavoratori hanno proposto regolamento di competenza, deducendo la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso richiamando integralmente la propria ordinanza n. 33302/2024, resa in fattispecie pressoché sovrapponibile e relativa ad analoga declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano. Il principio espresso è che il secondo comma dell’art. 413 cod. proc. civ. configura tre fori alternativamente concorrenti, tra i quali il lavoratore può scegliere quello del luogo in cui si trova l’azienda della società convenuta quale datrice di lavoro effettiva.

Irrilevante, secondo la Corte, è che il rapporto si sia concretamente svolto presso l’unità operativa del committente sita in altra provincia: la scelta del foro operata nel ricorso introduttivo non viene meno per effetto della localizzazione del concreto svolgimento della prestazione. Il criterio del foro dell’azienda resta dunque pienamente praticabile.

Né assume rilievo la circostanza che nel medesimo giudizio sia convenuto anche il datore di lavoro formale. La connessione tra domanda principale e domanda subordinata — peraltro solo eventuale — non modifica il criterio di determinazione della competenza prescelto. Opera invece l’art. 33 cod. proc. civ., che determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata, trattandosi di ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo.

Ne deriva che il lavoratore, sul presupposto della non genuinità dell’appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata proposta contro il datore di lavoro apparente. Il ricorso è pertanto fondato: l’ordinanza impugnata va cassata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano e davanti a esso va disposta la riassunzione nei termini di legge. La statuizione sulle spese è rimessa alla definizione del merito.

Nota della Redazione

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