Ricorso in cassazione improcedibile se depositato via p.e.c. e da difensore sospeso (Cass. civ. Sez. Un. n. 14700 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito degli atti processuali da parte dei difensori davanti alla Corte di cassazione, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, avviene esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali tassativamente previsti. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso depositato con modalità diverse, segnatamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ufficio protocollo. Alla medesima sanzione conduce il mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica del provvedimento impugnato. Integra, inoltre, autonoma ragione di inammissibilità il ricorso proposto personalmente dall’avvocato sospeso dall’esercizio della professione, che non può assumere lo jus postulandi.
Il Fatto
Una avvocata, iscritta all’Albo di un Ordine circondariale, era sottoposta a procedimento disciplinare per avere depositato, nell’ambito di una procedura esecutiva, un atto contenente espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del giudice procedente. Le venivano contestate la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, del dovere di diligenza, del divieto di uso di espressioni offensive e dell’obbligo di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e reciproco rispetto.
All’esito del giudizio, il Consiglio distrettuale di disciplina infliggeva la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento, rideterminava la sanzione in due mesi. Avverso tale decisione la professionista ricorreva per cassazione, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia esecutiva; il pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite rilevano anzitutto un duplice vizio di improcedibilità, cui si aggiunge un profilo di inammissibilità. Il primo discende dall’art. 196 quater, comma primo, disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte a decorrere dal 1° gennaio 2023 per effetto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022. La norma impone il deposito esclusivamente telematico, salvi i casi eccezionali del quarto comma, non ricorrenti nella specie.
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., è improcedibile il ricorso depositato al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito il diverso modalità. Nel caso concreto il ricorso era stato inviato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ufficio protocollo della Corte, e non con modalità telematiche. La Corte richiama sul punto le proprie decisioni Cass. n. 10689/2023, Cass. n. 10697/2023, Cass. n. 9918/2024 e Cass. n. 22795 del 2024, nonché, in materia disciplinare forense, le Sezioni Unite n. 13056/2025.
Un secondo profilo di improcedibilità deriva dal mancato deposito della copia autentica dell’impugnata sentenza del C.N.F. nel termine previsto dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34207/2022. La Corte sottolinea che tale sanzione opera in via autonoma, prescindendo dalla fondatezza delle doglianze.
In via ulteriore e dirimente, il ricorso palesa un vizio di inammissibilità: era stato proposto personalmente dall’avvocata, benché la stessa fosse sospesa dall’esercizio della professione, condizione che non le consentiva di assumere lo jus postulandi. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 24180/2009 e le Sezioni Unite n. 7499/2022.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con assorbimento della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva. Non si provvede alla regolamentazione delle spese in assenza di attività difensiva della parte rimasta intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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