Appalto di videosorveglianza, qualificazione e svincolo dalla decadenza per riconoscimento dei vizi (Cass. civ. Sez. II n. 12807 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del contratto come appalto o come vendita costituisce attività demandata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sostenuta da idonea motivazione sulle concrete prestazioni apprezzate. Nel contratto di appalto, la condotta dell’appaltatore che si attivi più volte per rimuovere i difetti fatti presenti dal committente integra riconoscimento dei vizi e produce l’effetto di svincolare il diritto di garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1667 cod. civ. Nell’azione di risoluzione per inadempimento, spetta all’appaltatore, presunta la sua colpa, fornire la prova dell’esatto adempimento dell’obbligazione assunta.
Il Fatto
Un committente aveva commissionato a una società l’installazione di un sistema di videosorveglianza nei locali della propria farmacia, per finalità di sicurezza. Dedotta la difformità degli apparecchi forniti rispetto a quelli pattuiti e l’inidoneità dell’impianto, il committente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come vendita, accertando la decadenza del committente dal diritto di garanzia ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., e aveva rigettato la domanda. La Corte di appello, in riforma, aveva qualificato il contratto come appalto, dichiarato la risoluzione e condannato la società alla restituzione del prezzo, rigettando invece la domanda risarcitoria per mancanza di prova. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava la qualificazione del contratto come appalto, sostenendo la prevalenza della prestazione del dare su quella del facere. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la Corte di appello aveva accertato che la società, non produttrice né rivenditrice degli impianti, aveva assunto l’obbligo di realizzare e installare un impianto funzionante, mediante fornitura degli strumenti e relativa configurazione. In tale complessivo obbligo il facere risultava preponderante sul dare.
La Corte ha ribadito che l’attività di qualificazione del tipo contrattuale è demandata al giudice di merito e non è scalfibile in sede di legittimità se supportata da idonea motivazione, richiamando i precedenti Cass. n. 13399/2005 e Cass. n. 24262/2007. Ne conseguiva l’applicazione della disciplina dell’appalto e non di quella della vendita.
Con il secondo motivo la società contestava la valenza del proprio intervento successivo alla consegna come tacito riconoscimento dei vizi. La Corte ha confermato la valutazione di merito: dai plurimi comportamenti del rappresentante della società, attivatasi più volte per rimuovere i difetti segnalati, era desumibile il riconoscimento dei vizi, tanto che la società aveva proposto un nuovo preventivo con impianto a risoluzione più alta. Tale condotta aveva svincolato il diritto di garanzia del committente dai termini dell’art. 1667 cod. civ., con richiamo a Cass. n. 6263/2012 e Cass. n. 13613/2013.
Il terzo motivo censurava l’accertamento del grave inadempimento e il riparto dell’onere probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: allegato dall’appaltante l’inadempimento dell’appaltatrice, spettava a quest’ultima, presunta la sua colpa, provare l’esatto adempimento. Prova ritenuta non assolta, poiché il sistema installato non era in grado di garantire la finalità perseguita, come emerso dalle deposizioni testimoniali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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