Ingerenza dell’accomandante e responsabilità illimitata: sindacato di legittimità precluso (Cass. civ. Sez. I n. 12806 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’ingerenza nella gestione sociale che giustifica, in base all’art. 2320 c.c., la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario e sufficiente che questi contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sulla sua amministrazione. Non assumono rilievo l’intensità e la continuità dell’indebita ingerenza, potendo la conseguenza ricondursi anche a condotte isolate o di non eccezionale rilievo, purché gli atti non rivelino natura meramente esecutiva. La valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione puntuale e coerente, non è censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società in accomandita semplice chiese la declaratoria di fallimento in estensione della socia accomandante, deducendo che la gestione sociale era stata di fatto esercitata da quest’ultima e non dai soci accomandatari. A sostegno indicò la delega piena sui rapporti bancari, l’autonoma gestione dei rapporti con i fornitori, l’assunzione di garanzie per mutui e affidamenti, l’esercizio di poteri datoriali e il compimento di atti di amministrazione.
La socia replicò di essersi limitata a sporadiche attività esecutive su disposizioni dei soci accomandatari, negando la firma su alcuni documenti e qualificando la delega come mera delega commerciale. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò il fallimento in estensione per violazione del divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c.; la Corte d’appello rigettò il reclamo, ritenendo dirimente il rilascio di una procura generale con delega alla gestione dei rapporti bancari societari e facoltà di spendita del nome sociale disgiuntamente dagli accomandatari. La socia propose quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente denunciò la violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c., sostenendo che la gestione dei conti bancari andrebbe annoverata tra le attività meramente esecutive, riconducibile a una funzione di “tesoreria” e a un semplice mandato di pagamento già predisposto dai soci accomandatari.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. A dispetto della rubrica e dei precedenti richiamati, il mezzo non veicola un vizio di violazione di legge, ma investe la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, riservata ai giudici di merito, che l’hanno svolta in modo conforme nei due gradi.
La Corte d’appello aveva osservato che l’accomandante può agire in forza di procura speciale per singoli affari o di una delega di cassa, limitata ad atti esclusivamente esecutivi, ma non può operare sul conto della società con spendita del nome sociale disgiuntamente dall’accomandatario (Cass. 23651/2014). Un simile potere, che consente di emettere assegni tratti sul conto sociale, è equiparabile a una procura generale e comporta la responsabilità illimitata ex art. 2320 c.c. L’esercizio di quel potere di firma risultava documentato e non specificamente contestato, essendosi la ricorrente limitata a opporre la mancanza di prova del concreto esercizio.
La Corte ha poi ribadito che i motivi del conferimento del potere e l’entità o il numero degli atti di ingerenza sono irrilevanti, essendo sufficiente anche una sola violazione del divieto. L’ingerenza non deve essere assorbente e può coesistere con l’esercizio dei poteri gestori da parte dell’accomandatario.
Sul piano del diritto, la decisione impugnata è stata ritenuta coerente con i principi della Corte: rileva la violazione del divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti con influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione (Cass. 6771/2022, 4498/2018, 11250/2016), senza che assumano rilievo intensità e continuità dell’ingerenza, purché gli atti non abbiano natura meramente esecutiva (Cass. 23651/2014, 7554/2000). La Cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale (Cass. Sez. U. 28220/2018). All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese e la dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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