Il rito effettivamente applicato determina l’impugnazione esperibile (Cass. civ. Sez. II n. 3326 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e spettanze dovuti dal cliente al difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta. Il cosiddetto principio di apparenza comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Tuttavia, quando il provvedimento, pur assunto nella forma prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, dichiari espressamente non applicabile alla fattispecie lo stesso art. 14, la scelta del rito non è consapevolmente attuata e non può influire sull’individuazione dell’impugnazione: la decisione è appellabile e non ricorribile in cassazione. A imporlo sono i principi di certezza dei mezzi impugnatori, di economia processuale e di evitamento dell’irragionevolezza di imporre alla parte di tutelarsi con impugnazioni a mero titolo cautelativo.

Il Fatto

Il difensore proponeva ricorso per decreto ingiuntivo avanti il giudice di pace per ottenere dalla società il pagamento di un compenso per l’attività svolta in un precedente giudizio. Emesso e notificato il decreto, la società proponeva opposizione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, con ricorso notificato oltre il termine dei quaranta giorni.

Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione, rilevando la tardività della notifica e l’inapplicabilità del rito sommario speciale alle controversie di competenza del giudice di pace. La società impugnava la decisione con appello, che il Tribunale dichiarava inammissibile applicando l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’indicazione del vizio ai sensi del n. 3 anziché del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. L’esatta indicazione numerica dell’ipotesi non è requisito di ammissibilità, purché il motivo sia esplicito e univoco nell’individuare il vizio e le sue conseguenze, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte muove dal principio di apparenza affermato da Cass. Sez. Un. n. 390 del 2011: per individuare il regime impugnatorio rileva la forma adottata dal giudice, ove frutto di consapevole scelta, anche implicita e desumibile dallo svolgimento concreto del procedimento. Il principio è stato confermato anche dopo la novella del 2011 e comporta l’ammissibilità dell’impugnazione prevista dal rito effettivamente applicato.

Il Tribunale ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria e senza udienza di precisazione delle conclusioni. Ma ha trascurato l’intero contenuto del provvedimento: il giudice di pace ha dichiarato che il rito sommario speciale non si applicava, tanto da considerare tardiva l’opposizione proposta con ricorso notificato oltre il termine. Questa contraddizione — decidere con ordinanza secondo il rito speciale dichiarando nel contempo che quel rito non era applicabile — esclude che la scelta sia stata consapevolmente attuata.

Sono allora i principi di certezza dei mezzi impugnatori e di economia processuale a imporre la soluzione opposta: a fronte di un provvedimento che espressamente dichiari non applicabile l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l’impugnazione è quella prevista dal rito ordinario. Rileva in modo determinante l’esplicita opzione processuale posta a fondamento della decisione, che indirizza la parte nell’individuare l’impugnazione corretta.

La Corte richiama Cass. Sez. 6-2 n. 26083 del 2021, resa in ipotesi analoga, ove si è statuito che l’espressa e inequivocabile opzione processuale del giudice del merito consentiva di impugnare la decisione solo con l’appello. Ne segue la cassazione con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per l’esame nel merito dei motivi di appello e di opposizione, con statuizione sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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