Costituzione in appello con copia analogica dell’atto notificato via PEC e improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 24633 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tempestiva costituzione dell’appellante, avvenuta con il deposito di copia analogica dell’atto di appello notificato a mezzo PEC e delle relative ricevute, anziché mediante deposito telematico degli originali informatici, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma della costituzione. Tale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, che si realizza quando l’appellato si costituisca senza disconoscere la conformità della copia all’originale notificatogli, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. L’attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994 conferisce alla copia la stessa efficacia probatoria dell’originale informatico.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante di una società di progettazione, aveva convenuto in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale deducendo la lesione del diritto dei progettisti alla fedele esecuzione del progetto approvato dal committente, nell’ambito di un appalto integrato, e chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della società quanto alla tutela del diritto morale d’autore e respinto le ulteriori domande.
Proposto appello con atto notificato a mezzo PEC il 15.10.2019, la causa era iscritta a ruolo il 21.10.2019 con deposito del fascicolo cartaceo contenente le copie analogiche dell’atto e delle ricevute di spedizione e consegna, attestate conformi ai documenti informatici. La Corte di appello di Napoli aveva dichiarato l’improcedibilità del gravame per mancata prova della notifica e della tempestività della costituzione. Il ricorrente impugna tale pronuncia in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il rapporto tra le forme della costituzione in appello e la sanzione dell’improcedibilità. Gli appellanti avevano notificato l’atto a mezzo PEC il 15.10.2019 e si erano costituiti il 21.10.2019, nel pieno rispetto del termine di dieci giorni di cui all’art. 347 cod. proc. civ., che richiama l’art. 165 cod. proc. civ. L’iscrizione a ruolo era avvenuta con modalità cartacea, depositando copie analogiche dell’atto, della relata e delle ricevute PEC, con attestazione di conformità agli originali informatici.
Il Collegio ricorda che, secondo le Sezioni Unite n. 16598 del 2016, la costituzione tempestiva con copia anziché con l’originale non comporta l’improcedibilità, ma una nullità sanabile fino all’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., ovvero per effetto della costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale.
I medesimi principi sono stati adattati al processo telematico. Le Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e n. 8312 del 2019, in tema di art. 369 cod. proc. civ., hanno valorizzato il mancato disconoscimento ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, in applicazione dei principi di effettività della tutela e del giusto processo. Il deposito della copia analogica, conforme all’originale telematico, non giustifica la sanzione processuale quando la controparte, venuta in possesso dell’originale tramite PEC, sia in grado di verificarne la conformità.
La Corte richiama poi l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994, che consente all’avvocato di estrarre copia analogica del messaggio PEC e degli allegati, attestandone la conformità. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, tale attestazione conferisce alla copia la stessa efficacia probatoria dell’originale.
Nel caso concreto, l’Autorità Portuale si era costituita senza disconoscere la conformità dell’atto depositato rispetto a quello notificato. L’improcedibilità è quindi esclusa: essa attiene alla costituzione fuori termine, non all’inosservanza delle forme. La nullità risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato senza contestazioni sul vizio formale, secondo i precedenti Cass. n. 33601 del 2022, n. 6583 del 2024 e n. 15311 del 2023. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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