Prestazioni sanitarie in accreditamento e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 6655 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordo contrattuale stipulato in condizioni di pariteticità tra la A.S.L. e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, non venendo in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione. Grava sulla A.S.L. la prova del fatto impeditivo della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa. Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 231/2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate con il S.S.N. erogate in base a un contratto scritto concluso con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, con conseguente riconoscimento degli interessi moratori.

Il Fatto

Una società, quale procuratrice speciale di altra società e cessionaria dei crediti di una casa di cura, ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni mediche e chirurgiche eseguite in regime di accreditamento provvisorio in favore di assistiti del S.S.N. Il tribunale ha pronunciato l’ingiunzione; l’A.S.L. ha proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la violazione dei volumi massimi di prestazioni erogabili.

Rigettata l’opposizione in primo grado, l’A.S.L. ha proposto appello. La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza, ritenendo che la controversia non involgesse l’accertamento del rapporto concessorio e che mancasse la prova dello sforamento dei tetti di spesa. Avverso tale pronuncia l’A.S.L. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato anzitutto il motivo sulla giurisdizione. Il Collegio ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 30963 del 2022, secondo cui le controversie di contenuto meramente patrimoniale sull’interpretazione ed esecuzione dell’accordo stipulato in condizioni di pariteticità tra A.S.L. e struttura accreditata sono devolute al giudice ordinario. L’addotta estraneità delle prestazioni all’ambito della convenzione attiene al piano dell’interpretazione contrattuale e non radica la giurisdizione amministrativa.

Il secondo e il sesto motivo sono stati respinti per difetto di specificità e di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente, dolendosi dell’erronea valutazione del contratto del 16.5.2007, non ha riprodotto testualmente né il passaggio della comparsa conclusionale né il testo del preteso protocollo d’intesa. La Corte ha ricordato che il ricorrente che censuri l’omessa o erronea valutazione di un documento deve produrlo, indicarne la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e di Sezioni Unite n. 8950 del 2022, che pure ha escluso un’interpretazione eccessivamente formalistica del principio.

Il terzo motivo è stato rigettato sul riparto dell’onere probatorio: secondo Cass. n. 17437 del 2016, il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo che deve provare la parte eccipiente, cioè l’A.S.L. Il quarto e il quinto motivo sono stati respinti perché non hanno assolto l’onere di autosufficienza e perché veicolavano censure di fatto, rimesse a una diversa interpretazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.

Sul sesto motivo la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 35092 del 2023: le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate erogate in base a contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale e comportano il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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