Selezioni interne nel pubblico impiego privatizzato affidate alla contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9644 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487 del 1994 nel rispetto del principio di selettività. La contrattazione integrativa è solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti. Ne consegue che le censure fondate sulla violazione delle norme sui concorsi pubblici risultano infondate quando la procedura contestata costituisca una selezione interna per il conferimento di incarichi o per le progressioni economiche, regolata unicamente dalla contrattazione collettiva.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva interna indetta da un’azienda ospedaliera per il conferimento delle funzioni di coordinamento presso una unità operativa. Risultata non vincitrice, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnazione di quelle funzioni, previo accertamento dell’illegittimità della selezione. La controversia era stata inizialmente proposta davanti al giudice amministrativo, che aveva declinato la giurisdizione; il giudizio era poi proseguito davanti al giudice ordinario.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo il ricorso ammissibile per effetto della traslatio iudicii, ma la pretesa infondata nel merito, per non avere la ricorrente specificato in che termini l’operato dell’amministrazione avesse leso la par condicio dei candidati. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, d.P.R. n. 487/1994 e 9, comma 3, d.P.R. n. 220/2001, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente contesta l’irrilevanza attribuita alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli e la legittimità del giudizio sintetico mediante voti in assenza di criteri preventivi.

La Corte dichiara tutti i motivi infondati, ma sulla base di una motivazione diversa da quella espressa dal giudice di appello. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nell’esercizio della funzione nomofilattica, la Suprema Corte è legittimata a porre a fondamento della propria decisione una motivazione autonoma.

Il percorso argomentativo muove da un rilievo decisivo: l’impugnazione si fonda sull’asserita violazione di norme applicabili ai concorsi finalizzati all’instaurazione di un rapporto di impiego, mentre la procedura in questione va ricondotta alle selezioni interne per il conferimento di incarichi o per le progressioni economiche, che trovano regolamentazione unicamente nella contrattazione collettiva.

Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 214/2018), la Corte ribadisce che le procedure selettive interne sono affidate alla contrattazione collettiva, la quale può derogare al d.P.R. n. 487 del 1994 nel rispetto del principio di selettività. La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie delegate dai contratti nazionali, entro i limiti da questi fissati. A conferma, la Corte richiama l’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 220/2001, secondo cui le procedure interne di selezione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e da atti regolamentari conformi alla stessa.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascun controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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