Appello inammissibile se non contesta tutte le autonome ragioni della sentenza (C.G.A.R.S. n. 359 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’appello non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae: ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., esso deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, con una parte critica a confutazione delle argomentazioni del primo giudice. Se la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’appello è inammissibile ove non contesti puntualmente ognuna di esse. In materia di abusi edilizi le determinazioni repressive, incluso il diniego di sanatoria, hanno natura vincolata e non richiedono una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto. Le esigenze abitative non attribuiscono un diritto assoluto a fruire di un immobile abusivo solo perché casa familiare.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2242 del 04.07.2023, che aveva rigettato il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, accogliendo solo il secondo. Oggetto del contendere erano il parere negativo sulla sanabilità delle opere, il diniego di permesso di costruire in sanatoria, l’ordinanza di demolizione e i provvedimenti sanzionatori del Comune.

I giudici di prime cure avevano respinto le censure sulla natura vincolata degli atti, sulla sufficienza della motivazione e sull’onere di prova della doppia conformità urbanistica. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio affronta congiuntamente i due motivi di appello e ne dichiara l’inammissibilità, in parte l’infondatezza. La parte appellante si era limitata a riproporre in modo generico le doglianze già disattese, senza articolare censure idonee a fissare il thema decidendum.

Il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo: Cons. Stato, sez. VII, n. 800 del 2023 e Cons. Stato, sez. V, n. 3159 del 2021 esigono una critica puntuale della motivazione. Manca, nel caso, la confutazione delle singole rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia. Richiamato anche Cons. Stato, sez. III, n. 7983 del 2025: per l’accoglimento dell’appello è necessaria la specifica censura di ogni ragione e l’esito positivo su tutte.

Nel merito, l’appello è infondato quanto alle esigenze abitative. La Corte ricorda la giurisprudenza EDU sul carattere ripristinatorio dell’ordine di demolizione, non punitivo ma proporzionale, e richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 1948 del 2016 e Cons. Stato, sez. II, n. 4247 del 2024: il diritto all’abitazione non è assoluto e l’ordine di demolizione è atto dovuto.

Infondata è anche la doglianza sulla motivazione. In materia di repressione degli abusi gli atti sono vincolati e non richiedono comparazione con gli interessi privati (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017; Cons. Stato, sez. II, n. 3485 del 2020). L’appello è respinto, nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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