Rinnovo del permesso di soggiorno e condanna per maltrattamenti in famiglia (C.G.A.R.S. n. 353 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen., reato compreso tra quelli previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., integra il motivo di non ammissione allo straniero previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione non è tenuta a svolgere il bilanciamento dei vincoli familiari di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, disposizione applicabile alle sole istanze di rinnovo dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, né essa può derogare alla previsione generale ostativa. Il provvedimento di riabilitazione sopravvenuto al diniego costituisce circostanza astrattamente rilevante per ulteriori istanze, ma non inficia la legittimità del diniego già adottato, non potendo il giudice sostituirsi alle nuove valutazioni dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Questore di Messina ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il diniego si fondava su una sentenza penale di condanna del Tribunale di Messina per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, ritenuta ostativa al mantenimento del titolo di soggiorno in quanto riferita a reato compreso nell’art. 380 cod. proc. pen., con prevalenza delle esigenze di difesa sociale e tutela della sicurezza pubblica sui vincoli familiari e sulla durata del soggiorno.
Respinta la domanda cautelare e rigettato il ricorso nel merito, la parte soccombente ha proposto appello per la riforma e la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo la mancata applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 202/2013 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, oltre al travisamento dei fatti per la mancata considerazione del sopravvenuto provvedimento di riabilitazione. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione integrale del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla piana lettura del provvedimento quiescenziale, dal quale emerge che l’istanza è stata respinta in ragione della condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Su tale presupposto il primo motivo di appello è dichiarato privo di pregio.
La Questura, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di rinnovo, ha fatto corretta applicazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui non è ammesso in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa di ultima istanza (Cons. Stato, sez. III, n. 2890 del 10 aprile 2026), per la quale il delitto di maltrattamenti in famiglia esprime un elevato disvalore e un forte allarme sociale e rappresenta un primo ed essenziale asse argomentativo del giudizio di inadeguatezza alla conservazione del titolo di soggiorno.
La Corte esclude che possa invocarsi l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di tenere conto della natura ed effettività dei vincoli familiari e dei legami con il Paese d’origine. La disposizione, da un lato, riguarda le sole istanze di rinnovo dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto; dall’altro, non consente di derogare alla previsione univoca e generale dell’art. 4, comma 3. Il richiamo ai legami con figlia, madre e fratelli non vale quindi a superare il motivo ostativo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. VI, n. 3392 del 30 aprile 2026) secondo cui il provvedimento di riabilitazione intervenuto dopo il diniego o la revoca configura circostanza astrattamente rilevante per ulteriori istanze, ma richiede nuove valutazioni dell’amministrazione, alle quali il giudice non può sostituirsi né anticipatamente esprimersi, in ossequio alla preclusione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La riabilitazione ottenuta dal ricorrente non incide dunque sulla legittimità del diniego.
Accertata l’infondatezza dei motivi esaminati, il Collegio si astiene dall’esame delle altre censure riproposte, giacché il solo profilo della condanna per reato ostativo giustificava il diniego. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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