Appello avverso ordinanza ex art. 702-ter: rileva l’apparenza del rito (Cass. civ. Sez. III n. 10509 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ. va operata secondo il principio dell’apparenza del rito, specificazione dell’ultrattività del rito: rileva esclusivamente quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte con il rito in concreto adottato dal giudice, a prescindere dalla sua correttezza. Ove il primo grado si sia svolto nelle forme del rito sommario, l’appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. va proposto con citazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. Ai fini della tempestività rileva la notifica dell’atto, non il suo deposito, che assume rilievo solo per la costituzione dell’appellante e la procedibilità dell’impugnazione. La sentenza d’appello pronunciata con sola lettura del dispositivo, senza contestuale motivazione, è nulla e non convertibile in valida sentenza ordinaria, essendosi consumato il potere decisorio del giudice con la pubblicazione.

Il Fatto

Il Tribunale, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ., rilevata la precarietà del titolo, condannava il comodatario a rilasciare l’immobile concesso in comodato gratuito e senza termine. Avverso tale provvedimento la soccombente proponeva appello dinanzi alla Corte territoriale con citazione, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., notificata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

La Corte d’appello, ritenendo applicabile alla controversia il rito del lavoro, respingeva il gravame per intempestività, sul presupposto che l’atto introduttivo avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso e che rilevasse il deposito, avvenuto oltre il termine. L’erede della parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il secondo motivo, proposto in via subordinata, perché logicamente prioritario: se l’appello fosse inammissibile, si sarebbe formato il giudicato sull’ordinanza di primo grado e la questione di nullità della sentenza d’appello perderebbe rilievo.

Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte, in ossequio al principio di ultrattività del rito, l’individuazione del mezzo di impugnazione segue il principio dell’apparenza e va operata con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice, giusta o sbagliata che sia (Cass. n. 23390 del 2020; Cass. n. 17646 del 2021).

Nel caso in esame il processo era stato introdotto e proseguito con le forme del giudizio sommario, senza mutamento di rito. Avverso l’ordinanza conclusiva, comunicata il 6 novembre 2018, la parte soccombente aveva correttamente proposto appello con citazione notificata il 5 dicembre 2018, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha reputato tardiva l’impugnazione per essere stato l’atto depositato oltre il termine. Ai fini della tempestività rileva la notifica, mentre il deposito assume rilievo solo per la costituzione dell’appellante e la procedibilità del gravame (artt. 347 e 348 cod. proc. civ.).

Il secondo motivo è dunque accolto, con assorbimento del primo. Ad abundantiam, la Corte osserva che il grado d’appello del rito sommario si caratterizza per il ripristino dell’attività procedimentale non sommaria, sovrapponibile a quella del giudizio ordinario. L’atto decisionale conclusivo deve pertanto recare la contestuale emissione della motivazione e del dispositivo, eventualmente nelle forme dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. Ove manchi questa contestualità, la sentenza è nulla e non convertibile in valida sentenza ordinaria, perché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice (Cass. n. 6394 del 2015; Cass. n. 5689 del 2016; Cass. n. 19908 del 2018).

La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che esaminerà nel merito i motivi dell’appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *