Fallimento, indennizzo legge Pinto limitato al credito ammesso al passivo (Cass. civ. Sez. II n. 10508 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, nell’ammontare del credito ammesso al passivo, che integra il diritto accertato dal giudice, senza che assumano rilievo i pagamenti intervenuti dal Fondo di Garanzia INPS o in sede di riparto. L’entità della pretesa rimasta insoddisfatta non costituisce il tetto massimo della liquidazione, ma può incidere sulla misura del parametro annuo di determinazione dell’indennizzo. Il giudice di merito che, in presenza di un credito residuo fortemente ridotto, riduca i parametri ordinari senza qualificare la pretesa come irrisoria, applica correttamente la norma.

Il Fatto

Due ex lavoratori subordinati erano stati ammessi al passivo del fallimento di una società, dichiarato nel 2004 e chiuso nel 2022. Il giudice designato aveva liquidato un indennizzo per la durata irragionevole della procedura, pari a undici anni di eccedenza, quantificando 400 euro per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia propose opposizione, deducendo che i crediti residui erano in gran parte già soddisfatti per l’intervento del Fondo di Garanzia INPS e che l’indennizzo non poteva superare il valore dei crediti accertati. La Corte d’Appello accolse parzialmente l’opposizione, riducendo l’indennizzo a 200 euro per anno di ritardo per ciascun lavoratore. Il Ministero ricorse in cassazione, censurando l’applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

La questione concerne l’individuazione del valore della causa e del diritto accertato dal giudice, che l’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 assume a limite massimo dell’indennizzo liquidabile. Il Collegio richiama la propria recente sentenza n. 1103/2025, che ha composto un contrasto interprete sorto proprio in tema di durata irragionevole del fallimento.

Secondo quel precedente, per il creditore del fallito il valore della causa coincide con l’ammontare indicato nell’istanza di ammissione e il valore del diritto accertato con il credito ammesso al passivo. L’entità della pretesa rimasta insoddisfatta all’esito dei riparti può invece rilevare sulla misura del parametro annuo di liquidazione, ma non può costituire il limite dell’importo complessivo.

Ne deriva che gli importi assunti a tetto massimo sono quelli risultanti dal provvedimento di ammissione al passivo: l’ammissione integra il diritto accertato dal giudice. I pagamenti del Fondo di Garanzia INPS e le somme percepite nei riparti non concorrono a definire quel limite, ma possono essere valutati ai fini della determinazione dell’indennizzo secondo i commi 1 e 2 della medesima disposizione.

Nel caso concreto il credito ammesso era di gran lunga superiore all’indennizzo riconosciuto. La Corte d’Appello ha tenuto conto dell’intervenuto pagamento di gran parte del dovuto entro il termine di ragionevole durata, escludendo che il residuo, correlato a prestazioni di lavoro subordinato, potesse qualificarsi come irrisorio, e giustificando così uno scostamento significativo verso il basso dai parametri ordinari.

Il provvedimento impugnato ha quindi applicato correttamente le indicazioni interpretative e ha offerto motivazione priva di contraddittorietà in ordine alla debenza e alla quantificazione dell’indennità. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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