Inammissibile l’appello contro le questioni medico-legali in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 243 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità sono parificate dal legislatore a questioni di fatto. Esse non possono formare oggetto di appello, salvo che sia dedotto un vizio di motivazione consistente in omessa o apparente motivazione. Il sindacato del giudice d’appello resta quindi precluso quanto alla rivalutazione delle risultanze peritali. Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, i documenti necessari a rispondere ai quesiti, senza che ciò imponga un onere motivazionale in capo al giudice a fronte di un’eccezione di invalidità sollevata solo all’esito del deposito dell’elaborato. Il requisito degli elementi di diritto del ricorso pensionistico può essere generico o implicito, operando il principio jura novit curia.
Il Fatto
L’appellata aveva chiesto la reversibilità dell’assegno vitalizio di benemerenza di cui godeva la madre. L’amministrazione aveva respinto la domanda con provvedimento notificato nel maggio 2017. La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 327/2021 depositata l’8 aprile 2021, aveva accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al beneficio.
Il Ministero ha impugnato la sentenza davanti alla Sezione Terza Centrale d’Appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso originario per carenza degli elementi di diritto, l’errata applicazione delle regole sul contraddittorio e vizi di motivazione. L’appellata ha resistito, eccependo a sua volta l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 170 Codice di Giustizia contabile.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Sezione conferma che la domanda conteneva la specificazione degli elementi di diritto richiesta dall’art. 152 c.g.c., avendo prospettato la violazione dell’art. 45 d.P.R. n. 915/1978 e dell’art. 6 legge n. 656/1986. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. II n. 108/2023), il Collegio ribadisce che tale requisito non ha altra funzione che prospettare la riconducibilità dei fatti a una o più norme e può essere generico o implicito, non essendo vincolante per il giudice in ragione del principio jura novit curia.
Anche il secondo motivo è respinto. L’eccezione riguardava l’acquisizione di documenti da parte del C.T.U. senza il rispetto delle preclusioni istruttorie. La Corte osserva che il consulente, nei limiti delle indagini affidate e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche prescindendo dalle allegazioni delle parti tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, salvo che si tratti di fatti principali il cui onere probatorio grava sulle parti (Cass. civ., Sez. Un. n. 3086/2022 e conformi). Nel processo pensionistico tale regola opera pienamente e l’attività del consulente non genera oneri motivazionali in capo al giudice.
Per il resto l’appello è inammissibile. La giurisprudenza contabile (Sez. I n. 496/2023; Sez. II n. 113/2023; Sez. II n. 335/2023) e le Sezioni Riunite n. 10/Q.M./2000 escludono l’appello per le questioni di fatto. Le questioni medico-legali sono espressamente parificate a questioni di fatto e sono deducibili solo per omessa o apparente motivazione.
Le censure del Ministero sollecitano in realtà un riesame della valutazione peritale sulla inabilità a proficuo lavoro, precluso in appello ex art. 170 c.g.c.. La sentenza impugnata non presenta i vizi lamentati e la perizia si è svolta nel rispetto del contraddittorio. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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