Ottemperanza pensionistica: ricalcolo e silenzio dell’INPS (Corte dei Conti Sez. III App. n. 242 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza pensionistica che ha riconosciuto al militare l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995, l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato è soddisfatto con l’emanazione dei decreti di riliquidazione del trattamento normale e privilegiato. Non integra inottemperanza il fatto che l’INPS non abbia ancora provveduto al pagamento, quando i decreti siano stati trasmessi all’istituto, quale ordinatore secondario di spesa, e quest’ultimo abbia dimostrato che dal ricalcolo non è scaturita alcuna partita a credito. Il ricorso per ottemperanza va pertanto respinto e le spese sono compensate, avendo entrambi i resistenti dato esecuzione al giudicato senza irragionevole ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dei Carabinieri in congedo, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione mista con l’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La pronuncia di primo grado era stata parzialmente riformata dalla Terza Sezione centrale di appello con la sentenza n. 291/2022, che aveva confermato il diritto al ricalcolo ma con il coefficiente annuo del 2,44%.
Il Ministero della Difesa aveva adottato il decreto di riliquidazione della pensione normale e il decreto di riliquidazione della pensione privilegiata, trasmettendoli all’INPS per il pagamento. Non essendo pervenuta alcuna comunicazione di pagamento, nonostante diffida e sollecito, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza dell’istituto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro dei diversi orientamenti applicativi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiama le pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite. Con la sentenza n. 1/2021/QM era stato affermato che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM le stesse Sezioni riunite hanno superato la distinzione tra anzianità inferiore o superiore ai quindici anni, chiarendo che il medesimo criterio si applica anche a chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Il ricorrente versa proprio in tale situazione, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai quindici anni.
Su questa base la Corte verifica l’esecuzione del giudicato. Il Ministero della Difesa ha dapprima rideterminato la pensione normale con il decreto di riliquidazione e, successivamente, ha rideterminato anche la pensione privilegiata. L’INPS ha spiegato che i criteri di calcolo della pensione privilegiata di quinta categoria sono quelli dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e che tra il criterio dell’aumento del decimo e quello a percentuale va posto in pagamento il trattamento più favorevole.
Dall’applicazione del coefficiente del 2,44% alla quota retributiva, secondo la prospettazione dell’istituto, il trattamento calcolato con l’aumento del decimo è risultato inferiore a quello calcolato a percentuale, con la conseguenza che non è scaturita alcuna partita a credito in favore del pensionato: deve essere posto in pagamento, infatti, il trattamento privilegiato liquidato con il criterio a percentuale, insensibile alla variazione delle aliquote di rendimento.
La Corte conclude che entrambi i resistenti hanno dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza n. 291/2022. Il ricorso per ottemperanza è pertanto respinto. Quanto alle spese, il Collegio, constatati i tempi con i quali il Ministero della Difesa e l’INPS hanno dato esecuzione al giudicato, senza irragionevole ritardo, le compensa tra le parti.
Nota della Redazione
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