Arricchimento senza causa in via subordinata ammesso nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 15763 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto è legittimato a proporre nella comparsa di costituzione non solo domande riconvenzionali in senso stretto, ma anche domande aggiuntive o alternative, compresa quella di arricchimento senza causa, purché rapportate al medesimo interesse sostanziale sotteso alla pretesa monitoria. Quanto al requisito di residualità di cui all’art. 2042 cod. civ., occorre distinguere il rigetto della domanda contrattuale per accertata carenza ab origine del titolo fondante, che rende il concorso solo apparente e non impedisce l’azione ex art. 2041 cod. civ., dal rigetto derivante da inerzia o dal mancato assolvimento di oneri cui la legge subordinava la difesa dell’interesse.
Il Fatto
Il professionista ottenne un decreto ingiuntivo a carico della committente per il corrispettivo di prestazioni di progettazione su un immobile. La ricorrente propose opposizione, assumendo che la remunerazione era stata subordinata, nella proposta di acquisto sottoscritta, alla sola eventualità di una mancata stipula del definitivo per fatto proprio della venditrice.
Accolta l’opposizione in primo grado, la Corte d’appello riformò la decisione, condannando la ricorrente al pagamento a titolo di arricchimento senza causa, sul rilievo che l’opposta avesse tratto un risparmio di spesa utilizzando il progetto per ottenere i titoli abilitativi. Proposto ricorso per cassazione su tre motivi, la Corte lo ha rigettato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava l’ammissibilità della domanda di arricchimento proposta in via subordinata nella comparsa di risposta, non è fondato. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26727 del 2024, che ha riconosciuto all’opposto la facoltà di proporre non solo domande reattive in senso stretto, ma anche domande aggiuntive o alternative collocate in via di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse sostanziale, essendo il petitum almeno in parte corrispondente alla pretesa azionata in via monitoria.
Quanto al secondo motivo, relativo al difetto dei presupposti dell’azione ex art. 2041 cod. civ. e all’improponibilità ex art. 2042 cod. civ., la Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023. Da essa ricava la necessità di distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto della domanda principale derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti e quelle in cui derivi dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di oneri, quali la prescrizione o la decadenza.
Nella prima ipotesi il concorso tra azione contrattuale e azione di arricchimento si rivela solo apparente, dovendosi escludere la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio, con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. Nel caso in esame, l’azione contrattuale è stata rigettata proprio per l’accertata inesistenza del titolo invocato dal professionista, sicché la fattispecie ricade nella prima ipotesi e l’azione di arricchimento è proponibile.
Il terzo motivo è invece inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che la Corte territoriale ha fondato non sul contratto di compravendita concluso con terzi, bensì sul risparmio di spesa assicuratosi dalla ricorrente per aver conseguito i titoli abilitativi sulla base dei progetti redatti dal professionista, circostanza ritenuta provata per la condotta di non contestazione. Tale affermazione non è stata oggetto di adeguata censura. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.