Art. 687 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente… del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Funzione della norma
L’art. 687 c.c. disciplina una forma di revocazione legale delle disposizioni testamentarie fondata sulla sopravvenienza, sulla scoperta o sulla successiva emersione giuridica di figli o discendenti. Si distingue nettamente sia dalla revoca espressa (art. 680 c.c.), sia dalla revoca della revoca (art. 681 c.c.), sia dalla revoca tacita per testamento posteriore incompatibile (art. 682 c.c.), sia dalle ipotesi di revoca presunta collegate a fatti materiali (artt. 684 e 686 c.c.).
La sua funzione non è dare rilievo a una successiva dichiarazione del testatore o a un comportamento materiale incompatibile con il testamento, ma far operare una causa legale di caducazione del testamento anteriore quando la situazione familiare del disponente muti in modo qualificato rispetto a quella esistente al momento della redazione della scheda, entro i limiti espressamente segnati dalla norma (art. 587 c.c.).
Il fondamento della disposizione è familiare e successorio insieme: il legislatore considera la sopravvenienza o la successiva emersione di figli o discendenti un fatto oggettivamente idoneo a incidere sull’assetto successorio predisposto dal testatore in un diverso contesto personale. La norma non tutela genericamente un sentimento familiare, ma assume che il testamento sia stato formato senza considerare una realtà successoria poi mutata in modo essenziale.
I due presupposti cumulativi
La revoca per sopravvenienza di figli richiede il concorso di due condizioni: l’assenza assoluta di figli, o la loro totale ignoranza, al momento della redazione del testamento; e l’esistenza o la sopravvenienza successiva di un figlio o di un discendente legittimo. Il presupposto decisivo, e il più controverso in giurisprudenza, riguarda la prima condizione.
Il carattere eccezionale della norma: nessuna applicazione analogica al testatore con figli già noti
«Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale — e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva — di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti (Cass. 18893/2017; Cass. 28043/2023). L’interpretazione letterale della norma contempla chiaramente l’ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione del testamento, ove la situazione familiare sia connotata dall’assenza ovvero dall’ignoranza assoluta di avere figli: attesa la natura eccezionale della norma, ne è preclusa l’applicazione in via analogica a fattispecie diverse, mancando anche i presupposti per un’interpretazione estensiva.» (Cass. 18192/2026)
Il fondamento oggettivo: tutela dei figli, non mera volontà presunta
La ratio della norma non si spiega solo in chiave volontaristica, come strumento di tutela della volontà presunta del testatore, ma anche in chiave oggettiva, come modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni (Cass. 1935/1996; Cass. 169/2018). In questa prospettiva, richiamata anche in tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli (Cass. 5345/2017), è proprio l’assenza assoluta di discendenti al momento dell’atto che giustifica la revocazione: chi ha già provato il sentimento della genitorialità e si è comunque determinato a disporre dei propri beni, resta vincolato dalla propria scelta; chi non aveva ancora figli, e quindi non aveva ancora potuto valutare adeguatamente l’interesse alla cura filiale, viene invece tutelato dalla revoca legale.
Non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, come la nascita di ulteriori figli in presenza di altri già noti, può quindi portare alla revocazione: solo l’assenza o l’ignoranza assoluta di figli al tempo del testamento giustifica l’operatività della norma. La deroga alla volontà reale del testatore, in vista della tutela di interessi familiari, è giustificata solo a favore dei figli ignoti al tempo del testamento o sopravvenuti, non anche quando il testatore abbia dettato le proprie volontà in presenza di figli a lui già noti.
L’estensione al riconoscimento e all’accertamento giudiziale della filiazione
Il fondamento oggettivo della norma comporta che la modificazione rilevante della situazione familiare sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita nei suoi confronti, vittoriosamente, l’azione di accertamento della filiazione: il testamento risulta revocato anche in questo secondo caso, senza che rilevi che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo, in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio pur essendo a conoscenza della sua esistenza (Cass. 169/2018).
I soggetti rilevanti
Sono rilevanti ai fini della norma: i figli nati dopo il testamento, i figli concepiti al tempo del testamento e poi venuti a esistenza, i figli riconosciuti dopo il testamento (Trib. Catania 1419/2025), i figli la cui esistenza era ignorata dal testatore al momento in cui dispose, nonché i discendenti nei casi previsti dall’articolo. Il baricentro applicativo resta sempre la sopravvenienza o la conoscenza successiva di una discendenza giuridicamente rilevante, non un generico mutamento dei rapporti familiari (art. 315 c.c.).
Il testatore che ha già previsto l’ipotesi
La revocazione non opera quando il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti: se la scheda testamentaria contempla espressamente tale eventualità e detta una disciplina per essa, la sopravvenienza del figlio non produce l’effetto caducatorio automatico previsto dalla norma, poiché la situazione è già stata considerata dal disponente.
La mancata venuta alla successione
Se i figli o i discendenti sopravvenuti non vengono in concreto alla successione, e non si fa luogo a rappresentazione a loro favore, la disposizione testamentaria conserva comunque il proprio effetto: la revoca legale presuppone quindi non solo l’esistenza o la sopravvenienza del figlio, ma anche la sua effettiva partecipazione, diretta o per rappresentazione, alla successione.
Errori frequenti
- Applicare la revoca ex art. 687 c.c. anche quando il testatore aveva già figli noti al momento del testamento. La norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica a questa diversa ipotesi.
- Ritenere irrilevante l’accertamento giudiziale della filiazione avvenuto dopo la morte del testatore. Anche la dichiarazione giudiziale di paternità intervenuta dopo la morte del de cuius produce l’effetto revocatorio.
- Trascurare l’ipotesi in cui il testatore abbia già previsto e disciplinato il caso di sopravvenienza di figli. In tal caso la revocazione legale non opera.
- Ignorare che la disposizione conserva effetto se i figli o discendenti sopravvenuti non vengono concretamente alla successione né vi è rappresentazione. La revoca presuppone anche l’effettiva partecipazione alla successione.
Cosa fare
Va verificato se, al tempo del testamento, il testatore fosse effettivamente privo di figli o discendenti, o ne ignorasse totalmente l’esistenza, condizione indispensabile per l’operatività della revoca legale.
Va accertato se la sopravvenienza rilevante consista nella nascita, nel riconoscimento o nell’accertamento giudiziale della filiazione, e se quest’ultimo sia intervenuto anche dopo la morte del testatore.
Va verificato se il testatore avesse già previsto e disciplinato nella scheda il caso di sopravvenienza di figli, ipotesi che esclude la revoca automatica.
Va accertato se i figli o discendenti sopravvenuti siano effettivamente venuti alla successione, direttamente o per rappresentazione, condizione necessaria perché operi la revoca.