Art. 688 c.c. Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

Funzione della norma

L’art. 688 c.c. disciplina la sostituzione ordinaria, cioè la facoltà del testatore di designare un altro soggetto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità. La sua ratio è evitare che la disposizione testamentaria resti senza effetto quando il primo chiamato non acquisti la qualità o il diritto attribuito dal testamento, conservando così il più possibile la volontà del de cuius (art. 587 c.c.).

La sostituzione ordinaria configura una delazione testamentaria subordinata: vi è un istituito principale, destinatario della chiamata primaria, e un sostituito, destinatario di una chiamata successivamente operante solo se il primo non acquista. Non si realizza quindi una successione cronologica di titolari dello stesso bene, ma una chiamata alternativa fondata sul mancato acquisto dell’eredità o del diritto da parte del primo istituito (art. 588 c.c.).

Natura non condizionale della chiamata alternativa

«Nell’ipotesi di sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., istituto funzionale a garantire, quanto più possibile, la libertà testamentaria, la partecipazione alla successione del primo chiamato non ha natura condizionale, e quindi la sua mancata partecipazione non è condizione sospensiva della partecipazione del secondo istituito: il non venire alla successione del primo chiamato è evento futuro e incerto rispetto al tempo della redazione del testamento, ma non rispetto alla morte del testatore, allorché il testamento acquista rilevanza negoziale esterna, non realizzandosi dunque la situazione di incertezza che è tipica della condizione.» (Trib. Teramo 757/2025; App. Catania 164/2025)

La presunzione di estensione a entrambi i casi

Se il testatore ha disposto la sostituzione solo per uno dei due casi — mancata accettazione o rinuncia — essa si presume voluta anche per l’altro, salvo che consti una diversa volontà. Formule come “se l’istituito non potrà accettare, gli sostituisco un’altra persona”, “se l’istituito rinuncerà, subentra il sostituto designato”, “in mancanza dell’istituito, nomino un sostituto” o “qualora l’istituito non diventi erede, nomino un sostituto” devono essere lette, in via presuntiva, come riferite a entrambe le eventualità di mancato acquisto, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive della clausola sostitutiva.

«Il secondo comma dell’art. 688 c.c. prevede espressamente che, nell’ipotesi in cui il testatore abbia disposto per una sola di queste ipotesi, si presume, salvo espressa volontà contraria del testatore, che si sia voluto riferire anche alle altre. Qualora il de cuius abbia fatto riferimento a una sola delle circostanze che danno luogo a impossibilità di accettare (premorte, scomparsa, sopravvenuta incapacità, eccetera), l’effetto della delazione alternativa si estende anche alle altre. Si tratta di un’ulteriore esplicazione del favor testamenti, volta a prediligere, quanto più possibile, l’interpretazione che non pone nel nulla le indicazioni di ultima volontà del de cuius. Allorquando non vi siano elementi specifici nella scheda che escludano tale estensione, deve ritenersi che l’indicazione di una delle ipotesi di impossibilità di accettare si applichi anche alle altre, fermo restando che non emerga un’espressa difforme volontà dalla scrittura. Una tale interpretazione è conforme anche al principio, applicabile in generale a tutti i negozi giuridici, secondo cui quando in un atto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto (art. 1365 c.c.).» (Trib. Teramo 757/2025; App. Catania 164/2025)

La presunzione è comunque superabile quando dal testamento emerga che il testatore voleva limitare la sostituzione a una sola ipotesi: qui il problema torna a essere eminentemente interpretativo.

Errori frequenti

  • Ritenere la sostituzione limitata al solo caso espressamente indicato dal testatore. La legge presume l’estensione anche al caso non espresso, salvo diversa volontà accertabile dal testo.
  • Confondere il meccanismo della sostituzione ordinaria con una condizione sospensiva. La mancata partecipazione del primo chiamato non è condizione, ma presupposto di operatività della chiamata alternativa.

Cosa fare

Va verificato se la clausola sostitutiva copra espressamente sia il caso di mancata accettazione sia quello di rinuncia, applicando la presunzione di estensione in assenza di indicazioni contrarie nel testo.

Va condotta un’interpretazione complessiva della scheda testamentaria per accertare se il testatore abbia inteso limitare la sostituzione a una sola delle due ipotesi.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *