Art. 808 c.c. Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Funzione della norma

L’art. 808 c.c. chiude il blocco normativo dedicato alla revocazione delle donazioni, fungendo da norma di chiusura del sistema sotto il profilo degli effetti esterni. Se gli artt. 802-806 c.c. disciplinano le cause, la legittimazione, i termini e la struttura dell’azione tra donante e donatario, e l’art. 807 c.c. governa gli effetti restitutori interni, l’art. 808 c.c. proietta quegli effetti verso i terzi, delimitando i confini entro cui la revocazione può operare nel mercato immobiliare e mobiliare registrato. La funzione della norma è essenzialmente di bilanciamento: da un lato, l’azione di revocazione costituisce un diritto potestativo del donante, o in caso di morte dei suoi eredi, volto a neutralizzare gli effetti di una donazione divenuta inaccettabile a fronte dell’ingratitudine del donatario ovvero della sopravvenienza di figli; dall’altro lato, l’ordinamento non può consentire che la posizione del donante travolga illimitatamente chi abbia acquistato dal donatario in buona fede, affidandosi alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Il criterio della trascrizione della domanda come discrimine di opponibilità

La regola centrale della norma è che la revocazione non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa: il criterio dirimente per stabilire l’opponibilità della revocazione ai terzi acquirenti dal donatario è quindi il momento della trascrizione della domanda giudiziale rispetto al momento dell’acquisto del terzo. Se il terzo ha acquistato e trascritto il proprio titolo prima della trascrizione della domanda di revocazione, il suo acquisto resta stabile; se invece la trascrizione della domanda precede l’acquisto del terzo, quest’ultimo resta esposto agli effetti della revocazione.

L’indennizzo per la costituzione di diritti reali minori prima della trascrizione

Il secondo comma disciplina un’ipotesi specifica e distinta: il donatario che, prima della trascrizione della domanda di revocazione, abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, come un’ipoteca o un usufrutto, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi. In questo caso il diritto reale costituito dal donatario resta opponibile al donante vittorioso nell’azione di revocazione, ma il donatario è tenuto a un obbligo indennitario per compensare la minor consistenza economica del bene restituito.

Errori frequenti

  • Ritenere che la revocazione travolga automaticamente ogni acquisto compiuto dal terzo dal donatario, a prescindere dalla trascrizione della domanda. L’opponibilità ai terzi dipende dal momento della trascrizione della domanda rispetto all’acquisto del terzo.
  • Considerare inopponibile al donante il diritto reale minore costituito dal donatario prima della trascrizione della domanda. Tale diritto resta opponibile, ma il donatario deve indennizzare il donante per la diminuzione di valore che ne consegue.

Cosa fare

Va trascritta tempestivamente la domanda di revocazione, per rendere opponibile ai terzi l’eventuale accoglimento dell’azione rispetto agli acquisti successivi.

Va verificato, per i diritti reali minori costituiti dal donatario sui beni donati prima della trascrizione della domanda, se ne sia derivata una diminuzione di valore da indennizzare al donante.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *