Art. 778 c.c. Mandato a donare
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Funzione della norma e rapporto con l’art. 777 c.c.
L’art. 778 c.c. si colloca nel Capo II del Titolo V del Libro II, dedicato alle disposizioni generali in materia di donazione, immediatamente dopo l’art. 777 c.c., che vieta ai rappresentanti legali di incapaci di effettuare donazioni nell’interesse dei soggetti rappresentati. Le due norme si leggono in stretta connessione sistematica, pur operando su piani distinti: mentre l’art. 777 c.c. presidia il patrimonio dell’incapace impedendo che la sua mancanza di volontà possa essere supplita dal rappresentante legale, l’art. 778 c.c. affronta il problema speculare e per certi versi più insidioso che si pone quando il donante è pienamente capace ma intende delegare ad altri la formazione degli elementi essenziali della propria volontà liberale.
La ratio delle due disposizioni è, tuttavia, comune: entrambe custodiscono l’intima personalità dello spirito di liberalità, riconoscendo che la donazione, a differenza degli altri contratti, non tollera che la volontà di impoverirsi a favore altrui sia forgiata o integrata da una mente diversa da quella del disponente.
Il divieto: mandato a designare il donatario o a determinare l’oggetto
Il primo comma sancisce la nullità del mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione: si tratta degli elementi essenziali della fattispecie donativa, la cui individuazione deve necessariamente promanare dalla volontà personale e diretta del donante, senza possibilità di delega a terzi.
Le ipotesi di scelta tra rosa predeterminata dal donante: validità
La norma ammette invece, al secondo e al terzo comma, ipotesi in cui il donante abbia già fissato personalmente i termini essenziali della liberalità, lasciando a un terzo solo un margine di scelta operativa all’interno di un perimetro già delineato dal disponente stesso: è valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante; è parimenti valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Il criterio distintivo tra nullità e validità è quindi la persistenza, in capo al donante, della determinazione degli elementi essenziali della liberalità: quando il donante ha già individuato la rosa di possibili beneficiari o di possibili beni, e al terzo residua solo un compito di scelta esecutiva all’interno di parametri prefissati, la donazione resta validamente ancorata alla volontà personale del disponente; quando invece la designazione del donatario o la determinazione dell’oggetto sono integralmente rimesse alla discrezionalità del terzo, la volontà liberale non è più personale del donante e il mandato è nullo.
Errori frequenti
- Ritenere valido un mandato che attribuisca a un terzo piena discrezionalità nella scelta del donatario o dell’oggetto della donazione. Tale mandato è nullo, perché priva la liberalità della sua necessaria matrice personale.
- Confondere l’ipotesi vietata con quella validamente ammessa dalla norma. È valida solo la donazione in cui il donante abbia già individuato la rosa dei possibili beneficiari o beni, lasciando al terzo un mero compito di scelta esecutiva.
Cosa fare
Va verificato se la designazione del donatario o la determinazione dell’oggetto della donazione siano rimaste in capo al donante, sia pure attraverso l’indicazione di una rosa di persone, categorie o beni predeterminati.
Va evitata la costruzione di un mandato che attribuisca a un terzo un potere discrezionale pieno sulla individuazione del beneficiario o dell’oggetto della liberalità, pena la nullità dell’atto.