Art. 793 c.c. Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere.

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Funzione della norma

La donazione modale occupa un posto peculiare nel sistema delle liberalità: essa non rompe con la logica del negozio gratuito, ma la piega verso il perseguimento di un fine ulteriore, imposto dal donante come peso che il donatario è tenuto a sopportare. Il modus è configurato dall’art. 793 c.c. come elemento accidentale tipizzato del contratto di donazione: la sua presenza è eventuale, ma quando è inserita nell’atto produce effetti giuridici precisi e vincolanti. Sul piano dogmatico, il modus genera in capo al donatario una vera e propria obbligazione in senso tecnico, riconducibile alle fonti contemplate dall’art. 1173 c.c.

La compatibilità tra onere e spirito di liberalità

«L’art. 793 c.c. espressamente prevede che una donazione possa essere gravata da un onere: in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione (Cass. 13876/2005).» (Trib. Bari 479/2025)

Il limite dell’onere e la sua incidenza sulla riunione fittizia

«Poiché l’imposizione di un onere non snatura l’essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia. Tuttavia, l’onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, sicché la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che deve essere detratto dal valore del bene donato (Cass. 6925/2015). Né vale assumere che l’onere concerneva in parte un soggetto terzo rispetto alla donazione, poiché anche in tal caso l’onere comporta in ogni caso una diminuzione del valore della donazione da tenere in considerazione in sede di riunione fittizia, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale.» (Trib. Bari 479/2025, richiamando Cass. 6925/2015)

La risoluzione per inadempimento dell’onere: necessità della clausola espressa

La risoluzione della donazione modale per inadempimento dell’onere non opera automaticamente: non si applica il meccanismo della clausola risolutiva espressa sul modello dell’art. 1456 c.c., ed è comunque necessaria una valutazione della gravità dell’inadempimento (Cass. 26789/2018). La risoluzione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi solo se espressamente prevista nell’atto di donazione: un generico richiamo all’art. 793 c.c., privo di un’apposita clausola risolutiva, non è sufficiente a fondare la domanda di risoluzione (Cass. 14203/2022; Trib. Siracusa 2050/2024; Trib. Foggia 2384/2024; Trib. Messina 311/2025; Trib. Bari 46/2025).

La risoluzione della donazione modale non opera ipso iure, ma richiede una verifica della gravità dell’inadempimento, e va tenuto conto del carattere flessibile dell’onere modale quando esso sia strutturato in funzione dell’assistenza o del mantenimento del donante (Trib. Cosenza 2372/2024).

Il momento rilevante per il raffronto tra valore del bene e valore del modus

Nelle donazioni modali con prestazioni di lunga durata, il limite dell’adempimento dell’onere, contenuto entro il valore della cosa donata, va rapportato all’effettivo arricchimento del donatario, tenendo conto del momento rilevante per tale raffronto (Corte app. Lecce 221/2025).

Legittimazione ad agire: distinzione tra adempimento e risoluzione

Va distinta la legittimazione ad agire per l’adempimento dell’onere da quella per la risoluzione: per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso; per la risoluzione, quando prevista nell’atto, la legittimazione resta invece riservata al donante o ai suoi eredi (Corte app. Bologna 247/2025). La ricostruzione generale della donazione modale comprende il limite dell’adempimento al valore della cosa donata, la legittimazione ad agire per adempimento o risoluzione, il riparto dell’onere della prova e il ruolo del dovere di cooperazione del donante nella verifica dell’inadempimento dell’onerato (Trib. Ragusa 700/2025).

Errori frequenti

  • Ritenere che l’imposizione di un onere trasformi la donazione in un contratto a titolo oneroso. Il modus rimane compatibile con la natura liberale dell’atto, purché non assuma carattere di corrispettivo.
  • Domandare la risoluzione della donazione modale sulla base del solo richiamo generico all’art. 793 c.c., senza un’apposita clausola risolutiva nell’atto. La risoluzione per inadempimento dell’onere è ammessa solo se espressamente prevista nell’atto di donazione.
  • Escludere le donazioni modali dalla riunione fittizia ai fini della riduzione per lesione di legittima. Le donazioni modali rientrano nella riunione fittizia, con detrazione del valore dell’onere dal valore del bene donato.
  • Confondere la legittimazione ad agire per l’adempimento dell’onere, spettante a qualsiasi interessato, con quella per la risoluzione, riservata al donante o ai suoi eredi. Si tratta di due legittimazioni distinte, con presupposti soggettivi diversi.

Cosa fare

Va verificato se l’atto di donazione contenga un’espressa clausola di risoluzione per inadempimento dell’onere, presupposto indispensabile per la relativa domanda da parte del donante o dei suoi eredi.

Va valutata la gravità dell’inadempimento dell’onere, elemento necessario per l’accoglimento della domanda di risoluzione anche in presenza della clausola espressa.

Va detratto il valore dell’onere dal valore del bene donato ai fini della riunione fittizia, quando la donazione modale sia coinvolta in un’azione di riduzione per lesione di legittima.

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